Novità previdenziali D.L. n 98/2011
per gli anni 2012 e 2013 è modificato il sistema di rivalutazione automatica delle pensioni il cui importo risulta superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS, che è pari a 467,43 euro mensili (art.18, comma 3 ).
Per tali trattamenti pensionistici la perequazione è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo INPS e nella misura del 70%, sebbene siano stati previsti dei meccanismi correttivi.
Il comma 3 dell’art. 18 del decreto-legge 6.7.2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15.7.2011, n. 111, è stato soppresso dal comma 25, dell’art.24 del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22.12.2011, n. 214.
L’adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione viene anticipato: decorrerà non più dal 1° gennaio 2015 come previsto dalla L. n. 122/2010, bensì dal 1° gennaio 2013 ( art. 18, comma 4 ).
Da quest’ultima data, pertanto, i requisiti anagrafici diventano i seguenti:
- per la pensione di vecchiaia: 65 anni e 3 mesi;
- per la pensione di anzianità: (c.d. sistema delle quote) 61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di contribuzione ovvero 62 anni e 3 mesi di età + 35 anni di contribuzione (quota 97 + 3 mesi).
Le pensioni ai superstiti decorrenti dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota di reversibilità, nei casi in cui: il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore a dieci anni (art. 18, comma 5).
In tal caso l’aliquota di reversibilità si riduce del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione è proporzionalmente rideterminata.
La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’art. 1 comma 41 della Legge n. 335/1995.
Dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 è introdotto un contributo di perequazione da applicare a tutte le tipologie di pensione, il cui importo complessivamente percepito (dai titolari di più trattamenti) superi i 90.000 euro annui lordi (art. 18, comma 22 bis ).
La trattenuta è del 5% sulla parte eccedente i 90.000 euro e del 10% sulla parte eccedente i 150.000 euro. A seguito di tale trattenuta il trattamento pensionistico complessivo lordo, comunque, non potrà essere inferiore a 90.000 euro.
Per coloro che maturano il requisito della massima anzianità contributiva (40 anni), indipendentemente dal requisito dell’età anagrafica, è prevista una diversa decorrenza per accedere al pensionamento (art. 18 comma 22 ter).
Precisamente:
- dopo 13 mesi dalla maturazione del quarantennio, se questa avviene nel 2012;
- dopo 14 mesi dalla maturazione del quarantennio, se questa avviene nel 2013;
- dopo 15 mesi dalla maturazione del quarantennio, se questa avviene nel 2014.
Nulla è innovato per coloro che raggiungono il requisito contributivo dei 40 anni prima del 1° gennaio 2012; pertanto, chi ha maturato la massima anzianità contributiva di 40 anni dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 è destinatario delle decorrenze della pensione (c.d. finestre) previste dall’art. 1 della Legge n. 247/2007, ormai già ampiamente raggiunte, mentre chi raggiunge la massima anzianità contributiva di 40 anni entro il 2011 rimane destinatario della finestra di 12 mesi, prevista dall’art. 12 comma 2 Legge n. 122/2010.