Limiti massimi di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici

Il decreto legge 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013 n. 125, contiene la  norma di interpretazione autentica dell’art. 24, comma 3 e comma 4, del decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 (Riforma Fornero).    

Con l’art. 2, commi 4 e 5, della legge 30.10.2013 n. 125, il legislatore precisa che:        

  • il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione, entro il 31.12.2011, comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze della pensione previgenti all’entrata in vigore della Riforma Fornero.
  •  il limite ordinamentale, previsto nei singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio dei dipendenti pubblici, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata.L’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro, se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.  

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