FAQ - Permessi per motivi di studio 150 ore

Domande frequenti

Quali sono le modalità e i tempi per presentare all’Amministrazione le domande alla concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio?


Ogni anno l’Amministrazione pubblica una circolare comunicando l’avvio del procedimento per la concessione dei permessi straordinari per motivi di studio.  Il personale interessato deve presentare la domanda utilizzando il modulo da compilare online, allegato alla stessa circolare, dal 1° al 30 novembre.

Una volta ottenuta l’autorizzazione dall’Amministrazione ai permessi studio per l’anno solare, quando e come devo presentare la richiesta al mio responsabile?

Bisogna presentare al responsabile della struttura di afferenza un piano di massima (plurisettimanale o mensile) delle modalità con cui si intende fruire dei permessi per motivi di studio, aggiornandolo in caso di modifica. Ai fini della fruizione in forma oraria e/o in forma giornaliera dei permessi, bisogna utilizzare il modulo di richiesta predisposto dall’Amministrazione, presentandolo almeno tre giorni prima al responsabile e, ottenuto il nullaosta, inserire i permessi sul sistema informatizzato delle presenze “StartWeb”.

Nell’ammontare delle ore concesse per il diritto allo studio si possono comprendere anche i tempi impiegati dal lavoratore per raggiungere la sede dove si svolgono i corsi?

I permessi per diritto allo studio, possono essere utilizzati, oltre che per la frequenza dei corsi, che coincidano con l’orario di lavoro, anche per raggiungere la sede presso la quale si svolgono le lezioni. Come precisato dall’ARAN, il predetto istituto va interpretato nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando, nella misura più ampia possibile, l’utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali degli uffici e con gli obblighi di lavoro.

Per quali corsi è possibile concedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio?

L’art. 32, comma 9, del CCNL del 16.10.2008 dispone che i permessi retribuiti ivi previsti possono essere concessi esclusivamente “per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione all’esame finale.”

È possibile concedere i permessi per il diritto allo studio a dipendenti iscritti “fuori corso” presso Università, per il conseguimento di diploma di laurea?

Non si rinviene nelle disposizioni contrattuali una preclusione all’ipotesi di concedere i permessi in questione a dipendenti iscritti fuori corso, per il conseguimento di diploma di laurea. Tuttavia la concessione è subordinata alla effettiva frequenza delle ore di corso nonché al sostenimento dell’esame/i relativo al corso/i frequentato/i e per il/i quale/i si è fruito dei permessi stessi. E’, pertanto, onere del dipendente produrre, unitamente al certificato di iscrizione, una attestazione delle ore di corso effettuate e per le quali sono stati chiesti i relativi permessi, nonché, al termine del corso stesso, il certificato da cui risulti il sostenimento dell’esame relativo al corso frequentato (anche se con esito negativo).

Qual è la modalità di computo delle 150 ore di permesso retribuito per motivi di studio per il personale con contratto di lavoro part-time, sia verticale che orizzontale?

Tenuto conto della ridotta entità lavorativa del personale in questione e tenuto conto che il permesso per motivi di studio viene computato ad ore e non a giorni, occorre riproporzionare il previsto monte ore annuale alla percentuale di part-time del singolo lavoratore.

Come si deve comportare l’amministrazione se il dipendente non sostiene gli esami ai quali era finalizzata la frequenza dei corsi nell’anno solare successivo?

Elemento essenziale per la fruizione delle 150 ore di permesso nell’arco dell’anno solare di riferimento è la produzione dei documenti relativi alla iscrizione ai corsi, alla frequenza degli stessi ed agli esami sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. Si ritiene che i suddetti permessi possano essere concessi per la frequenza dei corsi, salvo l’obbligo di certificazione, anche nel caso in cui gli esami vengano sostenuti, in base a quanto disposto dall’ordinamento scolastico o universitario, nell’anno solare successivo.

Il personale che fruisce dei permessi per il diritto allo studio può fruire, in aggiunta alle 150 ore annue individuali, anche dei permessi per esami previsti dall’art. 30 del CCNL?

L’art. 32, comma 13, del CCNL del 16.10.2008, espressamente prevede che il dipendente, per sostenere gli esami dei corsi di studio per i quali vengono concessi i permessi, può utilizzare, ma solo limitatamente al giorno della prova, in aggiunta alle 150 ore individuali del c.d. “diritto allo studio”, anche i permessi per esami previsti dall’art. 30 del CCNL.

È possibile usufruire dei permessi per corsi che vengono svolti da università telematiche in modalità on line?

Per le Università telematiche, come precisato dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. 11/09/2025 n.25038, la natura asincrona delle lezioni esclude il diritto al beneficio, salvo specifica prova dell’impossibilità di seguire le attività in orari diversi.

© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002