Assegni Familiari

Cosa si intende per Assegno al nucleo familiare?

L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno.

Chi può usufruire dell'assegno?

La corresponsione dell'assegno spetta, di norma, al dipendente che effettua una specifica richiesta. Inoltre, anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all'assegno, dal 1° gennaio 2005, può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti. Per ulteriori approfondimenti relativi alla normativa in materia clicca qui.

Come richiedere l'assegno e a chi presentare la richiesta?

Si informa che tutte le comunicazioni indirizzate all'Ufficio Stipendi dovranno seguire il seguente iter:

  • consegna a mano ed in busta chiusa presso il Settore Protocollo Informatico, servizio Smistamento (Palazzo Rettorato, vicino al CIAO);

  • spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo:

    SAPIENZA Università di Roma
    Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
    Ufficio Stipendi
    Piazzale Aldo Moro n. 5
    00185 - Roma

  • Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare a: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
    Qualora non disponeste di una PEC, è possibile effettuare l'invio mediante la posta elettronica istituzionale indirizzandola a: daprotocollare.titulus@uniroma1.it.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsivoglia informazione o chiarimento negli orari di ricevimento del nostro Sportello informazioni.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Orario di apertura ricevimento

Mattina:      Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00
Pomeriggio: Martedì - Giovedì dalle ore 14:30 alle 15:45

Da chi è composto il nucleo familiare?

Ai fini del diritto all'assegno, il nucleo familiare può essere composto da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;

  • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);

  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;

  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;

  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art.1, comma 11, lettera d;

  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione;

  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

Inabili:
Si intendono inabili i soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Lo stato di inabilità può essere attestato mediante presentazione di idonea documentazione, vale a dire certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o dalle Commissioni sanitarie delle USL attestante l'inabilità (invalidità al 100%) del soggetto menomato, ovvero copia dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilità a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL

Quali altri soggetti possono far parte del nucleo familiare?

Sono inclusi anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito la pensione ai superstiti e sempreché siano minorenni ovvero maggiorenni qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Possono essere inclusi nel nucleo familiare i nipoti in linea retta, minori di età e viventi a carico degli ascendenti?

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999 è possibile includere nel nucleo familiare anche i nipoti in linea retta, minori di età e viventi a carico degli ascendenti, anche se non formalmente affidati, purché sia accertata la sussistenza del requisito dello stato di non autosufficienza economica dei minori e quello del loro mantenimento da parte dell'ascendente, mantenimento che può intendersi presunto nel caso di convivenza del nipote e che dovrà essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso di non convivenza.

Il convivente può essere incluso nel nucleo familiare?

La legge ha individuato esattamente i componenti del nucleo familiare: il soggetto convivente, non rientrando nell'elencazione fornita dalla norma, non può essere ricompreso nel nucleo nè, conseguentemente, possono essere inclusi nel reddito familiare i redditi da lui percepiti.

Possono essere inclusi nel nucleo familiare i figli nati da precedente matrimonio o da una precedente relazione del coniuge?

Si, possono essere inclusi nel nucleo familiare del dipendente - anche se conviventi con l'altro genitore - a condizione che risulti da apposita dichiarazione che i minori stessi non siano inclusi agli stessi fini in altro nucleo familiare.

Quali sono i redditi da considerare ai fini dell'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare?

Per il calcolo del reddito del nucleo familiare si deve considerare l'ammontare complessivo dei singoli redditi di tutti i membri del nucleo, quali:

  • redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef;

  • redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati);

  • redditi da fabbricati (al lordo di eventuale deduzione per abitazione principale);

  • redditi di lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione e di capitale;

  • altri redditi assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte (ad es. le prestazioni occasionali), o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi su depositi o titoli) solo se superiori a euro 1.032,91.

Non sono considerati redditi:

  • l'assegno al nucleo familiare;

  • le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto;

  • le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate da INAIL;

  • le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.

L'art.2, comma 10, della legge n.153/88, dispone che l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare: questo significa che il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, dai redditi di lavoro dipendente.

Può essere chiesto il trattamento di famiglia per periodi antecedenti la data della domanda?

Si, nei limiti della prescrizione quinquennale e purché sussistano per tali periodi le condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo.

La pensione di invalidità civile erogata al coniuge del dipendente va computata nel reddito familiare complessivo?

La pensione di invalidità civile ha carattere sostitutivo di un reddito autonomamente non producibile per effetto di una minorazione e, in quanto tale, va computata nel reddito familiare.

L'assegno alimentare percepito per il mantenimento dei figli nei casi di separazione fra i coniugi va incluso nel reddito familiare?

Poiché gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli non costituiscono reddito non vanno inclusi nel reddito familiare complessivo ai fini della dell'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare.

Quali sono le percentuali di invalidità da considerare ai fini del beneficio dell'elevazione dei livelli di reddito previsto per i nuclei con soggetti inabili?

Il beneficio dell'aumento dei limiti di reddito - previsto per i nuclei familiari comprendenti soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro oppure, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - può essere riconosciuto solo nei casi di invalidità che comportano una riduzione della capacità lavorativa del 100%, percentuale che deve essere espressamente indicata nella certificazione prodotta.

In caso di separazione legale o di divorzio si deve tener conto del reddito del dipendente o di quello del genitore affidatario dei figli?

Nei casi di separazione legale o di divorzio, il nucleo familiare è composto, tra gli altri, dal dipendente e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, con esclusione del coniuge separato; conseguentemente il nucleo familiare da considerare, anche ai fini dell'individuazione del reddito annuo, è quello composto dal dipendente e dai figli, a prescindere dall'affidamento degli stessi all'uno o all'altro genitore.

In caso di separazione legale, da quale data può considerarsi escluso dal nucleo il coniuge separato?

Perché il coniuge sia escluso dal nucleo familiare è necessario che ci sia una separazione effettiva (avvenuta materialmente) e legale (accertata dall'autorità giudiziaria): tale circostanza si intende realizzata con il provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizza i coniugi a vivere separati ed è dalla data di tale pronuncia che il coniuge può intendersi escluso dal nucleo, ai fini della corresponsione dell'assegno.

In caso di separazione legale o divorzio l'ex coniuge sfornito di reddito ha diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare per i figli a lui affidati?

Nei casi di separazione legale o di divorzio il genitore affidatario della prole, qualora non abbia titolo al trattamento di famiglia per un suo rapporto di lavoro, esercita solo il diritto a percepirlo, ai sensi dell'art. 211 della legge n.151/1975, ma non ne acquisisce la titolarità che resta all'altro genitore dipendente o pensionato; quindi il trasferimento della corresponsione del trattamento di famiglia al coniuge affidatario può essere attivato solo su istanza di quest'ultimo, in mancanza del quale continua ad essere erogato al relativo titolare.

Al genitore affidatario che ne faccia richiesta, ancorché non titolare dell'assegno, viene corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, in misura piena, in relazione al numero dei figli a lui affidati.

Come va corrisposto l'assegno per il nucleo familiare nei casi di separazione legale fra i coniugi con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori?

Nei casi di separazione legale tra i coniugi l'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto alternativamente dall'uno o dall'altro genitore, se entrambi lavoratori dipendenti. Il nucleo familiare sarà quello composto dal lavoratore dipendente e dai figli, con esclusione del coniuge separato, e i redditi presi in considerazione saranno esclusivamente i redditi percepiti dai componenti come sopra individuati. In caso di disaccordo, però, se entrambi i genitori ne fanno richiesta, il suddetto beneficio deve essere corrisposto al genitore con il quale il figlio convive, ai sensi dell'art.9 della legge n.903/77. Invece nel caso uno dei genitori coaffidatari sia privo di reddito e richieda il trattamento di famiglia ai sensi dell'art. 211 della legge n.151/1975, l'assegno per il nucleo familiare andrà suddiviso in quote proporzionalmente al numero dei componenti il nucleo. Se, ad esempio, i figli affidati fossero due, l'importo dell'assegno andrebbe diviso in tre quote, una delle quali andrebbe corrisposta interamente al dipendente mentre le restanti due, riferite ai figli, verrebbero suddivise al 50% tra il dipendente e il coniuge separato.

Cosa fare in caso di variazioni del nucleo familiare o del reddito?

E' compito del richiedente comunicare eventuali variazioni relative ad una cessazione od a una rideterminazione dell'importo dell'assegno. Tali variazioni possono riguardare:

  • variazione del valore del reddito complessivo

  • variazione della composizione del nucleo familiare: ad esempio nascita figli o compimento della maggiore età

  • variazione dello status giuridico dei componenti: ad esempio modifica dello stato civile o l'insorgere di una inabilità.

In particolare, nel caso di variazioni reddituali, la decorrenza relativa alla cessazione, rideterminazione o aumento dell'assegno è sempre dal 01 luglio. Nel caso di variazioni dei componenti del nucleo familiare, occorre distinguere:

  • l'insorgere del diritto (ad es. nascita di un figlio), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto. Nasce il figlio il 28 marzo, il diritto spetta dal 01 marzo;

  • la cessazione del diritto (ad es. compimento della maggiore età), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione. Il figlio compie gli anni il 02 gennaio, la cessazione decorre dal 01 febbraio.

E' responsabilità del dichiarante fornire informazioni complete e veritiere all'Amministrazione.

Area Contabilità, Finanza e Stipendi

Ufficio Stipendi

Capo Ufficio
Castaldo Diego

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