Data base STRIMS dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN)
Il D.Lgs 101 del 31 luglio 2020, entrato in vigore il 27 agosto 2020, prevede la realizzazione di un sistema nazionale informativo integrato per la raccolta e gestione delle informazioni relative alla detenzione e movimentazione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, rifiuti radioattivi e materiali nucleari vari. Il data base, denominato STRIMS - Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti radioattivi, le Materie radioattive e le Sorgenti di radiazioni ionizzanti – è stato reso disponibile il 22 ottobre 2021, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 253.
A partire da tale data gli esercenti avranno 90 giorni di tempo per registrarsi al seguente link: https://strims.isinucleare.it/it.
La registrazione degli esercenti dovrà avvenire dunque entro e non oltre il 20 Gennaio 2022, da parte dalla figura giuridica che il D.Lgs 101/2020 definisce “Esercente”, che in Sapienza si identifica con i Direttori di Dipartimento o di Centro Interdipartimentale.
Dopo la registrazione gli esercenti dovranno inserire l’inventario fisico delle loro sorgenti di radiazioni in maniera tale da “fotografare” la situazione a un istante zero. In seguito, si dovrà provvedere ad aggiornamenti annuali.
Sono soggetti obbligati a registrarsi tutti coloro che esercitano attività di commercio, trasporto, detenzione e trattamento di sorgenti di radiazioni ionizzanti, quali ad esempio sorgenti radioisotopiche sigillate e non, macchine radiogene come tubi a Raggi X, diffrattometri, gas cromatografi e quant'altro.
Per le P.A. le attività di interesse sono tipicamente la detenzione di sorgenti radionuclidiche, di macchine radiogene, di sorgenti ad alta attività e di materie grezze (composti di uranio e torio).
ISTRUZIONI OPERATIVE
In caso detenzione nei locali di propria competenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti, quali sorgenti radioisotopiche sigillate e non, macchine radiogene come tubi a Raggi X, diffrattometri, gas cromatografi e quant’altro, sussiste l’obbligo di registrazione nel Data Base dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), come previsto dal D.Lgs. 101/2020 del 31 luglio 2020.
Tale registrazione deve essere effettuata dalla figura giuridica che il D.Lgs 101/2020 definisce “Esercente”, che nel nostro caso si identifica con i Direttori di Dipartimento o di Centro Interdipartimentale.
- Ogni Dipartimento/Centro che detiene sorgenti di radiazioni deve registrarsi su STRIMS entro il 20 Gennaio 2022, al seguente link: https://strims.isinucleare.it/it..
- I soggetti registrati dovranno per prima cosa comunicare l’inventario fisico esistente dei radionuclidi, delle materie grezze e delle macchine radiogene.
- Per gli anni successivi si dovrà inserire ogni variazione sia in aumento che in diminuzione e entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmesso l’inventario fisico al 31 dicembre dell’anno precedente.
- Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al sito info.strims@isinucleare.it
Di seguito ulteriori dettagli e informazioni.
Casi tipici di interesse per le P.A.
Il caso tipico di interesse per le P.A. è quello descritto nell’Art. 48 del D.Lgs. 101/2020, ovvero la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radionuclidiche sigillate e non sigillate, macchine radiogene quali tubi a raggi X, diffrattometri, tomografi, gas-cromatografi etc..). Altro caso di comune interesse per università e enti di ricerca è, in base all’Art. 44, la detenzione di “materie grezze”, ovvero composti di uranio e/o torio anche se utilizzati soltanto per le loro proprietà chimiche. Un altro caso che obbliga alla registrazione su STRIMS è la detenzione di sorgenti ad alta attività (Art. 67).
Modalità di registrazione delle P.A.
Il primo elemento da fornire in fase di registrazione è il codice fiscale dell’esercente. L’esercente, in base alla definizione legale, è “la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica di una sorgente di radiazioni”.
Nella prima stesura del data base (presentazione ISIN del 17 dicembre 2020, l’identificazione tramite codice fiscale comportava una sostanziale difficoltà, in quanto P.A. come università e enti di ricerca sono caratterizzate da una pluralità di esercenti con uno stesso codice fiscale. Per ovviare a tale difficoltà si è convenuto di operare come descritto di seguito.
Registrazione di P.A. pluriesercente
Lo scenario descritto è tale per cui con il medesimo codice fiscale vi sono più dipartimenti e/o centri che agiscono come esercenti distinti l’uno dall’altro.
In questo caso bisogna tenere presente che STRIMS interopera con “Indice PA”, ovvero il data base dei domicili digitali delle P.A. che è gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
In particolare, Indice PA è l'elenco pubblico contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. Ma Indice PA censisce anche i singoli centri o dipartimenti, identificati tramite il CUU (Codice Univoco Ufficio).
In fase di registrazione su STRIMS l’esercente si identificherà con il proprio codice fiscale e con il Codice Univoco Ufficio (CUU) del dipartimento/centro. In questo modo, a parità di codice fiscale, STRIMS considererà ogni dipartimento/centro come esercente a sé stante attribuendogli un distinto numero univoco di registrazione.
Come reperire il CUU
Dopo accesso al sito Indice PA tramite il proprio codice fiscale, ad esempio quello dell’Università La Sapienza, viene visualizzata la schermata rappresentata in figura. Selezionando l’icona elenco evidenziata dal cerchio rosso si accede alla schermata dei singoli centri/dipartimenti per ognuno dei quali viene evidenziato il CUU.
Vedi immagini in galleria.
Accesso al sito di STRIMS
L’accesso avverrà mediante autenticazione forte con dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione o SPID livello 2.
Il responsabile del Centro/Dipartimento può delegare un suo dipendente per l’inserimento dei dati. In questo caso STRIMS invia alla PEC dell’ente la richiesta di confermare la delega alla persona.
Cosa comunicare
In generale su STRIMS devono essere comunicate le informazioni previste dagli allegati VIII, X, XI, XII, XV, XVIII del D.Lgs. 101/2020.
Tipicamente, gli allegati di interesse per le P.A. sono limitati ai seguenti:
- Allegato XI –materie grezze, ovvero composti di uranio e torio anche se usati solo per le loro proprietà chimiche e non nucleari.
- Allegato XII – radionuclidi e macchine radiogene
- Allegato XVIII – sorgenti ad alta attività.
Le informazioni da inserire sono:
- Elenco delle sorgenti radionuclidiche detenute, specificando se si tratta di sorgenti sigillate o non sigillate, la loro forma fisica, e l’attività di ogni singola sorgente.
- Elenco dei generatori di radiazione (macchine radiogene), specificando il tipo di macchina, la corrente massima di funzionamento, la tensione massima di accelerazione, il tipo di particelle accelerate, tipo e modello della macchina come indicato dal fabbricante.