Dispositivi di Protezione individuali (DPI) - P004_C

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare altre misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

L'art. 76 del D.Lgs. n. 81/08 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati. Essi devono:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio maggiore

  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

  • essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

  • poter essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità

  • essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioè essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE) e sue successive modificazioni.

I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere (allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08):

  • protezione della testa

  • protezione dell'udito

  • protezione degli occhi e del viso

  • protezione delle vie respiratorie

  • protezione delle mani e delle braccia

  • protezione dei piedi e delle gambe

  • protezione della pelle

  • protezione del tronco e dell'addome

  • protezione dell'intero corpo

  • indumenti di protezione

OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO e i RADRL

Datori di Lavoro e Dirigenti per la sicurezza, in modo particolare i Responsabili delle Attività di Didattica in Laboratorio, devono:

  1. Individuare i DPI necessari per le attività specifiche effettuate, conformemente a quanto riportato nel DVR
  2. Mettere a disposizione degli operatori i DPI, formalizzando la consegna dei DPI tramite il modulo M001 - P004, in ultima revisione aggiornata scaricabile dal portale
  3. Formare gli operatori al corretto utilizzo dei DPI, formalizzando la formazione con l'apposito modulo M002 - P004, in ultima revisione aggiornata scaricabile dal portale
  4. Vigilare in ordine al costante e corretto utilizzo dei DPI da parte degli operatori, intervenendo ove necessario con attività di sensibilizzazione e retraining.

In caso di utilizzo di DPI di terza categoria è necessario predisporre, eventualmente tramite l'ausilio del fornitore, un apposito e formalizzato addestramento dei lavoratori, comprensivo di prova pratica finale, ove verificare che tutti i lavoratori sapppiano correttamente indossare i DPI assegnati.

OBBLIGHI PER I LAVORATORI

Il lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici.

E' obbligatorio per i lavoratori sottoporsi ai corsi di formazione organizzati dal Datore di Lavoro.

 

 


P004_C rev 00 del 15.12.2019

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