FAQ Assegni di Ricerca

Qual è la durata di un assegno di ricerca?

l’assegno di ricerca ha una durata compresa fra 1 e 3 anni, è rinnovabile ma non prorogabile.

Un assegno di ricerca può essere rinnovato?

Sì, a condizione che il rinnovo abbia per oggetto la medesima ricerca dell'assegno precedente e non ci sia soluzione di continuità tra un contratto e l'altro. Il rinnovo è ammesso anche per un periodo inferiore all’anno, ma, in ogni caso, non inferiore a sei mesi.

Qual è la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui si può essere titolari?

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, è di sei anni (72 mesi). Gli anni svolti ai sensi della precedente normativa (Legge 449 del 1997) sono esclusi dal conteggio.

Qual è la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 (assegni di ricerca) e dell’art. 24 (ricercatori a tempo determinato) della Legge 240/2010?

La durata complessiva di tali rapporti, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 22, comma 1, della Legge 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi.

A quale regime fiscale e previdenziale sono assoggettati gli assegni di ricerca?

Gli assegni di ricerca sono esenti IRPEF e soggetti al solo versamento degli oneri previdenziali relativi alla cassa previdenziale INPS - gestione separata di cui art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33 e s.m.i.

A quanto ammonta l’importo minimo lordo annuale di un assegno di ricerca?

Il lordo lavoratore annuo standard è pari a euro 19.367,00. Il contratto riporta l’imponibile lordo del lavoratore e non comprende la quota dei 2/3 che l’Ateneo versa        all’INPS. La quota parte che grava sull’assegnista è automaticamente versata dall’Ateneo ogni mese alla cassa previdenziale INPS – gestione separata.

Si può essere iscritti a corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale in concomitanza con la titolarità di un assegno di ricerca?

No, è espressamente vietato dalla vigente normativa in materia.

Si può essere titolari di un dottorato di ricerca in concomitanza con la titolarità di un assegno di ricerca?

No, a meno che non si tratti di dottorato senza borsa. In tal caso, nel calcolo del limite massimo dei 6 anni (72 mesi) fissato per legge per gli assegni, non vengono conteggiati i mesi in cui l’assegno è stato fruito in concomitanza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Si può essere lavoratori subordinati in concomitanza con la titolarità un assegno di ricerca?

No, neanche part-time se il datore di lavoro è privato; se il datore di lavoro è invece una PA, il titolare dell’assegno deve essere collocato in aspettativa senza retribuzione (anche se lavoratore part time) per poter continuare/iniziare a svolgere l’assegno di ricerca.

Il titolare di un assegno di ricerca può frequentare un Master universitario?

Sì, c’è compatibilità.

L’assegnista di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo?

Sì, compatibilmente con l’attività di ricerca in essere e previa autorizzazione del Dipartimento presso cui l’assegno di ricerca viene svolto.

L’assegnista di ricerca può essere titolare di incarichi di insegnamento?

 Sì, c’è compatibilità.

A cosa si riferisce il divieto di cumulo con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, superiore a € 16.000,00, di cui all’art. 6.1. del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di Assegni di ricerca?

Si riferisce ai soli redditi da pensioni, o assegni ad esse equiparati, di cui all’art. 49, comma 2 del TUIR titolo I, capo IV.

Un assegno di ricerca può essere sospeso?

Sì, solo nei casi di congedo obbligatorio di maternità, congedo facoltativo parentale e malattia.

Il periodo di sospensione va recuperato?

Sì, va obbligatoriamente recuperato nel caso di congedo di maternità. La legge prevede che vadano recuperati sino a 180 giorni di assenza, ma è nella facoltà dei Dipartimenti interessati estendere tale durata oltre i 180 giorni, anche nei casi di congedo facoltativo e malattia.

L’assegnista di ricerca può svolgere attività assistenziale?

Sì, i medici vincitori degli assegni di ricerca per le scienze mediche sperimentali e cliniche possono svolgere attività di assistenza e cura, secondo la normativa vigente, previo nulla osta rettorale.

L’assegnista di ricerca può svolgere la sua attività di ricerca fuori dall’ordinaria sede di lavoro?

Sì, può svolgere missioni sia in Italia che all’Estero, previa autorizzazione del Responsabile scientifico.

 

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