Frequently asked questions - FAQ - Contenzioso del lavoro

Quali sono le azioni che in sede contenziosa si possono proporre avverso atti adottati dalla parte datoriale nell’ambito della gestione di un rapporto di pubblico impiego?

Avverso tali atti, così come nei confronti di quelli adottati nell’ambito della fase selettiva (concorsuale o para concorsuale) che precede l’incardinazione di un rapporto di pubblico impiego, è possibile proporre:

  • ricorsi in sede giurisdizionale;
  • ricorsi c.d. amministrativi;
  • ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Quali sono i ricorsi proponibili in sede giurisdizionale? Nei confronti di quali atti? E a tutela di quali situazioni giuridiche soggettive ?

In sede giurisdizionale si possono proporre:

  • ricorsi al giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) in ordine agli atti delle procedure selettive che precedono l’incardinazione del rapporto di pubblico impiego e, in sede di giurisdizione esclusiva (quindi a tutela sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi), nei confronti degli atti adottati nei rapporti di pubblico impiego non contrattualizzato (tra cui per quanto qui interessa rientrano, ex art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, quelli del personale docente universitario);
  • ricorsi al giudice ordinario (Tribunale Ordinario, Corte di Appello e Corte di Cassazione, sempre, Sezione Lavoro) nei confronti degli atti che attengono alla gestione del rapporto di pubblico impiego c.d. privatizzato;
  • ricorsi alla Corte dei Conti (Sezioni Giurisdizionali Regionali e Sezione giurisdizionali Centrali in sede di appello) avverso gli atti concernenti l’attribuzione del trattamento pensionistico al pubblico dipendente.

Entro quali termini possono essere proposti i ricorsi in sede giurisdizionale?

I ricorsi al giudice amministrativo devono essere proposti:

  • nel caso in cui si lamenti la lesione di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo entro il termine di 60 gg. dalla conoscenza dell’atto mediante notifica dell’atto di impugnazione, cui deve seguire il deposito del ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria adita nei successivi 30 gg.
  • nell’ipotesi di affermata lesione di un diritto soggettivo (suscettibile di tutela innanzi al giudice amministrativo solo in presenza di sua giurisdizione esclusiva) nei termini di prescrizione dello stesso diritto.

I ricorsi al giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) vanno proposti entro il termine di prescrizione del diritto azionato.
I ricorsi alla Corte dei Conti in materia di trattamento pensionistico devono, anch’essi, essere proposti  entro il termine di prescrizione del diritto azionato.

Entro quali termini deve avvenire la costituzione in giudizio dell’amministrazione pubblica?

Nell’ambito dei giudizi incardinati con ricorsi innanzi al giudice amministrativo la costituzione della P.A. deve avvenire entro il termine di 60 gg. dalla notificazione dello stesso ricorso. Tale termine, in ogni caso, deve intendersi quale ordinatorio, posto che tale costituzione è sempre consentita entro i termini, rispettivamente, di 40 gg. e 30 gg. antecedenti alla data dell’udienza di discussione nel merito del ricorso.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui il ricorso innanzi al giudice amministrativo contenga un’istanza di adozione di  misure cautelari il termine – in questo caso perentorio – per la costituzione è quello che prevede il rispetto di 2 giorni liberi prima dell’udienza fissata per la trattazione della misura cautelare.
Nei processi incardinati innanzi al giudice ordinario il termine per la costituzione, in primo e secondo grado, è quello – secondo il rito lavoro – di 10 gg antecedenti la data di fissazione dell’udienza di discussione.
Innanzi alla Corte di Cassazione, poi, il termine per proporre un eventuale controricorso è quello di 40 gg. dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio; nell’ipotesi in cui, invece, l’amministrazione non intenda proporre alcun controricorso potrà dispiegare la sua difesa esclusivamente nell’oralità dell’udienza di discussione del ricorso ai sensi di quanto previsto dall’art. 370 c.p.c..
Nei giudizi in materia pensionistica il termine per la costituzione in primo è quello di 10 gg. antecedenti la data di fissazione dell’udienza di discussione mentre nel secondo grado di giudizio è di 20 gg. antecedenti la data di siffatta udienza.

Quali sono le tipologie dei ricorsi amministrativi?

Possono individuarsi, secondo la tradizionale distinzione operata in proposito, due tipi di ricorso amministrativo:

  • il ricorso gerarchico, a sua volta, distinguibile in proprio o improprio a seconda che la sua decisione sia rimessa all’organo gerarchicamente superiore rispetto a quello che ha adottato l’atto oggetto di esso oppure sia rimessa ad un organo che, seppur non investito di una tale posizione gerarchica, è dotato di un potere di vigilanza sul primo.
  • il ricorso in opposizione proponibile innanzi alla stessa Autorità Amministrativa che ha adottato l’atto, al pari del ricorso gerarchico improprio, nelle sole ipotesi previste dalla normativa.

Con quali modalità e in che termini temporali si possono eventualmente proporre?

Ogni ricorso amministrativo, poi, può essere proposto in forma scritta, senza particolari formalità se si eccettua la relativa sottoscrizione. Invece, la necessità della motivazione e dell’indicazione in modo compiuto del provvedimento avverso il quale i ricorsi ammininistrativi dovessero venire ad essere eventualmente proposti trae fondamento dalle regole generali che governano la proposizione di qualsivoglia rimedio di tutela giustiziale ai fini della relativa ammissibilità.
Per ogni tipo di ricorso amministrativo il termine, ai fini della loro proposizione tempestiva e conseguente ricevibilità, è di 30 gg. dalla conoscibilità dell’atto amministrativo oggetto dell’impugnazione.
Non occorre il patrocinio di un Avvocato ai fini della presentazione di un ricorso amministrativo ma è comunque possibile avvalersi di esso.

Chi decide i ricorsi amministrativi?

Nel caso in cui si tratti di ricorso gerarchico proprio l’organo amministrativo gerarchicamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento impugnato; invece, nell’ipotesi di ricorso gerarchico improprio l’organo amministrativo titolare di un potere di vigilanza sul primo.
I ricorsi in opposizione, invece, vengono rimessi alla decisione dell’organo amministrativo che ha adottato l’atto impugnato.

Avverso quali atti si può proporre un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

Tale ricorso può essere proposto avverso atti amministrativi definitivi e, ai sensi dell’art. 7, ottavo comma, del Codice del Processo Amministrativo “solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa” (dunque, rimangono esclusi, ad esempio, gli atti adottati, nell’esercizio dei poteri tipici anche del datore di lavoro privato, dalle amministrazioni pubbliche nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato).

Quale è la natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

La sua natura, alla luce delle modifiche alla relativa disciplina intervenute con la legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché della possibilità che trovino applicazione in caso di sua proposizione istituti tipici dei ricorsi giurisdizionali (quali la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale; quella del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea; etc.), viene ritenuta non meramente amministrativa ma para giurisdizionale.

Con quali modalità e in che termini temporali si può eventualmente proporre?

Il ricorso di cui trattasi deve essere proposto con le stesse modalità già richiamate per i ricorsi amministrativi -  e, quindi, senza particolari formalità – ma è tuttavia soggetto al pagamento del contributo unificato.
Deve, poi, essere proposto entro il termine di 120 gg. dalla conoscenza dell’atto amministrativo che si ritiene lesivo di una propria situazione giuridica soggettiva.
Non occorre ai fini della sua proposizione il patrocinio di un Avvocato;  invece, necessario qualora, avverso il ricorso straordinario sia proposta, ex art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, opposizione da parte dell’amministrazione oppure del controinteressato, atteso che ciò determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ove verrà trattato qualora l’originario ricorrente innanzi al Presidente della Repubblica provveda a costituirsi entro il termine di 60 gg. dalla notifica al medesimo dell’atto oppositivo.

E’ possibile richiedere una tutela cautelare con la proposizione di un ricorso straordinario?

Si. Tale possibilità è espressamente prevista e cosituisce una delle ragioni per cui non viene più ritenuto di natura meramente amministrativa; nei ricorsi amministrativi, difatti, siffatta possibilità è preclusa.

Con quale atto viene deciso?

Il ricorso straordinario viene ad essere deciso con decreto del Presidente della Repubblica su parere vincolante reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

In che modo l’amministrazione procede all’istruzione dei ricorsi giurisdizionali e di quello straordinario al Presidente della Repubblica?

All’istruzione di tali ricorsi si provvede, innanzitutto, mediante l’acquisizione di tutta la documentazione e di tutti gli elementi al riguardo rilevanti previa loro richiesta, unitamente a una relazione istruttoria, alla struttura dell’amministrazione che ha adottato l’atto in ordine al quale è stato incardinato il contenzioso.
Tale relazione istruttoria viene ad essere richiesta da ARAL con l’indicazione di un termine entro il quale essa deve essere fatta pervenire, corredata di tutte le pertinenti allegazioni. Il termine indicato deve intendersi come perentorio salvo diverse indicazioni in proposito nella richiesta atti.
All’acquisizione di tale relazione istruttoria segue lo studio della documentazione pervenuta e delle questioni in fatto e in diritto sottese alla vicenda contenziosa.

Le decisioni dei ricorsi giurisdizionali sono immediatamente esecutive? E quelle del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

Si, è espressamente previsto il carattere esecutivo delle decisioni giurisdizionali sia del giudice amministrativo che di quello ordinario.
Ciò salva la sospensione di tale efficacia esecutiva concessa dall’Autorità Giudiziaria a seguito dell’eventuale istanza al riguardo presentata in sede di impugnazione della decisione di merito oppure nei casi di riforma della decisione intervenuta in sede di procedimenti cautelari.
Anche alle decisioni del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è attribuita efficacia esecutiva. 

Entro quali termini devono essere eseguite le decisioni giurisdizionali esecutive e quelle adottate con il decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

In caso di provvedimenti che importano l’obbligo di pagamento di somme di denaro da parte della Pubblica Amministrazione il termine è quello di 120 gg. dalla notifica del titolo.
Negli altri casi il termine per l’esecuzione è quello di 30 gg. previsto in via ordinaria per la conclusione dei procedimenti amministrativi, salvo diverse indicazioni al riguardo stabilite nel provvedimento che deve essere eseguito. Anche in tal caso tale termine decorre dalla notifica del provvedimento.

E’ possibile agire per l’ottemperanza delle decisioni dei ricorsi in sede giurisdizionale e del decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

Si, tale possibilità è consentita ai fini di ottenere l’esecuzione delle decisioni passate in giudicato sia del giudice amministrativo che di quello ordinario.
Siffatta possibilità è consentita anche per l’esecuzione del decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, 28 gennaio 2011 n. 2065, è il Consiglio di Stato – che ha emesso il parere vincolante ai fini della decisione di tale ricorso – l’organo competente a decidere l’eventuale ricorso per ottemperanza al riguardo proposto.

 

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