Informazione in materia di Salute e Sicurezza
L’informazione ai lavoratori in materia di SSL è obbligo di Legge per il Datore di Lavoro, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e per il Responsabile delle Attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio, ai sensi del D.M. 363/98.
Si riportano di seguito i principali obblighi previsti dai su citati riferimenti legislativi.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
L'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. dispone che il Datore di Lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui seguenti argomenti:
- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa in generale;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (Addetti alla gestione dell’emergenza: ASEI e APSA)
- nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Il datore di lavoro deve provvedere altresì affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
- i rischi specifici a cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il Datore di Lavoro può avvalersi della collaborazione del Responsabile dell'Attività di Didattica e di Ricerca in laboratorio, per predisporre ed effettuare la necessaria informazione a chiunque entri in un laboratorio e per tale motivo sia esposto a un rischio.
L'obbligo di informazione sopra descritto, in Sapienza, viene ottemperato dai Datori di Lavoro/Dirigenti delle Unità Produttive tramite la procedura P009_C, che potrà essere integrata dal Datore di Lavoro o dal RADRL, con ulteriori attività informative correlate ad eventuali esigenze specifiche.
ADEMPIMENTI DEL RADRL
L'art. 6 del D.M. 363/98 dispone che, “ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di Lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, il Responsabile delle attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione e all’ informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro.
Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.”
L'obbligo di informazione sopra descritto, in Sapienza, deve essere ottemperato direttamente dai RADRL, sulla base della valutazione del rischio delle attività di cui è responsabile, secondo le modalità più efficaci in relazione al contesto e alla specifica situazione. Le attività di informazione effettuate devono esere formalizzzate e tenute agli atti.
W005.1 rev 01 del 29.07.2022