Informazione in materia di Salute e Sicurezza

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 81/08

L’informazione ai lavoratori in materia di SSL è obbligo di Legge per il Datore di Lavoro, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e per il Responsabile delle Attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio, ai sensi del D.M. 363/98. 


Si riportano di seguito i principali obblighi previsti dai su citati riferimenti legislativi.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

L'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. dispone che il Datore di Lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui seguenti argomenti:

  • rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa in generale;
  • procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (Addetti alla gestione dell’emergenza: ASEI e APSA)
  • nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro deve provvedere altresì affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:

  • i rischi specifici a cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il Datore di Lavoro può avvalersi della collaborazione del Responsabile dell'Attività di Didattica e di Ricerca in laboratorio, per predisporre ed effettuare la necessaria informazione a chiunque entri in un laboratorio e per tale motivo sia esposto a un rischio.

L'obbligo di informazione sopra descritto, in Sapienza, viene ottemperato dai Datori di Lavoro/Dirigenti delle Unità Produttive tramite la procedura P009_C, che potrà essere integrata dal Datore di Lavoro o dal RADRL, con ulteriori attività informative correlate ad eventuali esigenze specifiche.

 

ADEMPIMENTI DEL RADRL

L'art. 6 del D.M. 363/98 dispone che, “ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di Lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, il Responsabile delle attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione e all’ informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro.

Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.”

L'obbligo di informazione sopra descritto, in Sapienza, deve essere ottemperato direttamente dai RADRL, sulla base della valutazione del rischio delle attività di cui è responsabile, secondo le modalità più efficaci in relazione al contesto e alla specifica situazione. Le attività di informazione effettuate devono esere formalizzzate e tenute agli atti.

 


W005.1 rev 01 del 29.07.2022

© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002