Interventi normativi in materia previdenziale disposti dalla Legge di bilancio 2018
La Legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha introdotto alcune novità previdenziali che si riportano in breve.
Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita
Il meccanismo di adeguamento dei requisiti per l’accesso al pensionamento in base agli incrementi dell’aspettativa di vita, viene modificato. Si dovrà valutare la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento, rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dall'anno 2021. Tale adeguamento terrà conto della differenza della media dei valori della speranza di vita registrati nel biennio 2017-2018 ed il valore registrato nell'anno 2016.
Dal 2021, nel caso in cui l’aspettativa di vita risultasse superiore a 3 mesi, i mesi eccedenti saranno recuperati nel biennio successivo.
Nel caso in cui l’aspettativa di vita decrementi, non si procederà ad un adeguamento del requisito per l’accesso al pensionamento mediante una riduzione dello stesso, bensì la riduzione sarà portata in diminuzione degli eventuali incrementi che si dovessero registrare nei bienni successivi.
E’ disposto inoltre che l’incremento di 5 mesi dei requisiti per l’accesso a pensione previsto dall’anno 2019 non sarà applicato nei confronti:
a) dei lavoratori dipendenti che svolgono professioni gravose, di cui all'allegato B della Legge di bilancio 2018, da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento e che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Le professioni sono:
- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- Operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca
- Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
- Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed in acque interne.
b) dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'art. 1 del D.lgs. 67/2011, in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
In applicazione del comma 153 della Legge 205/2017, sono stati adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i seguenti decreti:
- D.M. del 05.02.2018, con il quale sono date ulteriori specificazioni in merito alle professioni di cui all'allegato B della predetta legge;
- D.M. del 18.04.2018, con il quale sono state definite le procedure per la presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 1, commi 147 e 148, della L. 205/2017 e di verifica delle sussistenze dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.
Ape volontario
L’istituto dell’Ape volontario è stato prorogato al 31.12.2019.
La proroga è stata disposta in considerazione dei ritardi attuativi che hanno impedito la programmata partenza nel corso del 2017.
Vedi APE Volontario - Ultime notizie.
Ape sociale
L’istituto dell’Ape sociale non è stato prorogato per l’anno 2019 ma, ai fini di una sua eventuale estensione successiva al 31.12.2018, è stato istituito un fondo denominato “Ape sociale” il cui utilizzo potrà essere effettuato solo mediante uno specifico intervento normativo.
L’Ape sociale registra alcune novità in merito all’accesso a tale istituto:
- viene esteso ai lavoratori a tempo determinato a condizione che abbiano 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano terminato la disoccupazione da almeno 3 mesi e siano in possesso di un’anzianità di almeno 30 anni;
- è esteso anche a quei soggetti che assistono un parente di secondo grado con handicap grave (L.104/1992), da almeno 6 mesi, a condizione che i genitori o il coniuge della persona assistita abbiano compiuto i 70 anni di età o siano affetti anch’essi da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- sono ampliate le categorie dei lavoratori che svolgono attività gravose individuate nell'allegato B della legge di bilancio;
- dal 1.1.2018 il requisito per l'accesso al beneficio dell'Ape sociale per i lavoratori che svolgono attività gravose diviene di 7 anni negli ultimi 10 o di 6 anni negli ultimi 7. Ai fini del cumulo dei 7 o 6 anni di svolgimento di attività gravosa, si deve tenere conto dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, riferita a tale tipologia di attività, e dei periodi coperti da contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro con svolgimento di attività gravosa (esempio: malattia, maternità);
- è ridotto, per le donne, il requisito contributivo minimo per l’accesso all’Ape sociale (30/36 anni, secondo la tipologia di accesso) di 1 anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.
I termini per la presentazione delle domande sono 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre. Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza (non oltre il 30 novembre) saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello scaglione precedente, residuano le necessarie risorse finanziarie.
Per le informazioni in merito all’Ape volontario e all’Ape sociale vedi anche Legge di bilancio 2017 – novità previdenziali
Previdenza complementare pubblica
La legge di bilancio introduce importanti novità in merito alla previdenza complementare pubblica.
Dall’1.1.2018 vengono estese ai dipendenti pubblici, iscritti ai fondi di previdenza complementare di comparto, le disposizioni del decreto legislativo 252/2005 in merito alla deducibilità dei premi e contributi versati al fondo e il regime di tassazione delle prestazioni. Per le università il fondo è Perseo Sirio.
Da detta data la deducibilità di quanto versato al fondo si innalza fino a 5.164,57 euro annui.
La tassazione delle prestazioni (riscatto/prestazione integrativa) scende al 15%. E’ prevista una riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al fondo oltre il 15°, fino ad un minimo del 9%.
Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, si applicano le previgenti disposizioni
Inoltre, per i dipendenti pubblici assunti successivamente alla data dell’1.1.2019, è prevista la possibilità che le parti istitutive dei fondi pensione regolamentino le modalità di adesione, anche attraverso forme di silenzio assenso, e la disciplina di recesso del lavoratore, assicurando un’ampia diffusione delle necessarie informazioni e la libera espressione di volontà dei lavoratori, sulla base di direttive delle Commissioni di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
RITA
La legge di bilancio per il 2018 introduce una disciplina a regime, per gli iscritti a forme di previdenza complementare, per l’accesso alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), già prevista dalla legge di bilancio 2017 in via sperimentale per il periodo 1.5.2017- 31.12.2018.
Vi possono accedere i lavoratori che cessano l’attività lavorativa e che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi e che abbiano maturato in detto regime un requisito contributivo di almeno 20 anni.
La RITA è concessa anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.
(testo aggiornato all'11/05/2018)