Legge di Stabilità 2016: previdenza
Le principali novità in materia previdenziale previste dalla Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) sono l’opzione donna e la settima salvaguardia.
La cosiddetta “opzione donna” è un regime pensionistico di tipo sperimentale introdotto nel 2004 (L. n. 243/2004 art. 1 comma 9), con termine previsto al 31/12/2015. Consente alle lavoratrici di maturare anticipatamente il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento di 35 anni di contribuzione e 57 anni e tre mesi di età (lavoratrici dipendenti), a seguito di opzione per la liquidazione della pensione secondo il sistema di calcolo contributivo. Tale sistema di calcolo determina un minore importo dell’assegno pensionistico rispetto a quello effettuato col sistema misto al raggiungimento dei previsti requisiti.
Tale tipologia di pensione mantiene il regime delle decorrenze (c.d. “finestre”) e, pertanto, la decorrenza della pensione, per le lavoratrici dipendenti, si raggiunge dopo 12 mesi dalla data di maturazione del diritto.
In merito a tale regime sperimentale, l’INPS, interpretando la norma, aveva ritenuto la data del 31/12/2015 il termine ultimo entro il quale maturare anche la decorrenza del trattamento pensionistico.
La Legge di stabilità, al comma 281, interviene su questa interpretazione ed estende alle lavoratrici, che abbiano maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione entro il 31/12/2015, il diritto al conseguimento della pensione, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.
Anche per questa tipologia di pensione vale il principio della “cristallizzazione del diritto”, in base al quale lo stesso potrà essere esercitato liberamente dall’interessata anche in data successiva al suo raggiungimento.
La Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) interviene nuovamente in merito, estendendo alle donne nate nell'ultimo trimenstre del 1958 (per le lavoratrici dipendenti) la possibilità di poter usufruire di questo regime sperimentale. Infatti, per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, le nate nell'ultimo trimestre dell'anno 1958 non avrebbero potuto raggiungere, entro il 31/12/2015, il previsto requisito anagrafico di 57 anni e tre mesi.
La legge di stabilità (commi da 263 a 270) dispone una nuova salvaguardia pensionistica, la settima, che consentirà a 26.300 soggetti di accedere alla pensione secondo le regole previgenti alla riforma Fornero. Tra le categorie salvaguardate, l’unica di interesse dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni è quella rivolta ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, per assistere figli con disabilità grave (comma 265, lettera d).
Tale specifica salvaguardia sarà riconosciuta nel limite di 2000 soggetti.
Possono accedere alla salvaguardia coloro che trovandosi nella condizione sopra illustrata maturino entro il 5 gennaio 2017 i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2017.
Il personale in possesso dei previsti requisiti, che desideri usufruire di tale tutela, deve presentare istanza di accesso alla salvaguardia alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza entro il 1 marzo 2016, a pena di decadenza, secondo le modalità definite dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 36 del 31.12.2015.
L’INPS, con circolare n. 1 del 08.01.2016 ha fornito le prime indicazioni in merito alle nuove disposizioni in materia di salvaguardia.
Si ricorda che il personale destinatario della salvaguardia deve raggiungere entro il 6 gennaio 2017 i seguenti requisiti:
- quota 97 più 7, che deve essere maturata rispettando i requisiti minimi di età di 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contribuzione; la decorrenza della pensione sarà raggiunta dopo ulteriori 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti;
- 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica; la decorrenza della pensione, per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione nel corso del 2015, sarà raggiunta dopo ulteriori 15 mesi dalla maturazione del predetto requisito.
Ogni ulteriore informazione/chiarimento in merito potrà essere richiesto all’Ufficio Pensioni dell’Area Risorse Umane.
Aggiornato il 07/12/2017