Novità in materia previdenziale 2019
Il decreto- legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.03.2019 n. 26, reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Le principali novità introdotte In materia previdenziale sono le seguenti:
Quota 100
Si tratta di una nuova modalità di accesso alla pensione anticipata, prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021. I requisiti minimi richiesti per accedere alla prestazione sono: almeno 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva.
Chi matura il diritto a quota 100 entro il 31.12.2021 può esercitarlo anche successivamente a tale data.
Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Per favorire il conseguimento del requisito contributivo predetto, gli iscritti a più gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, che non siano già titolari di trattamento pensionistico, possono utilizzare l’istituto del cumulo gratuito. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione.
La pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, svolto anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento di detto limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per tale anno.
I dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il 29.01.2019, data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione dall’1.08.2019. Coloro che maturano i requisiti dal 30.01.2019, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi sei mesi dalla maturazione dei previsti requisiti e, comunque, non prima dell’1.08.2019.
La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
Tali disposizioni non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.
Riduzione dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata. Decorrenza con finestre trimestrali
Il decreto prevede il blocco degli adeguamenti del requisito contributivo alla speranza di vita per le pensioni anticipate, indipendentemente dall’età anagrafica posseduta, per il periodo dall'1.01.2019 al 31.12.2026.
Per detto periodo pertanto i requisiti contributivi sono: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
E’ stabilito inoltre che il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
In sede di prima applicazione, coloro che hanno maturato i predetti requisiti dal 1° gennaio 2019 al 29.01.2019 (data di entrata in vigore del decreto- legge) conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
Opzione donna
L’opzione donna consente l’accesso anticipato alla pensione, determinata con il sistema di calcolo contributivo, alle lavoratrici dipendenti che entro il 31.12.2018 hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
A detto trattamento pensionistico si applicano le disposizioni in materia di decorrenza, dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Lavoratori precoci
Anche per i lavoratori c.d. precoci è previsto il blocco degli adeguamenti dei requisiti alla speranza di vita per il periodo 1.1.2019-31.12.2026. Per tale periodo il requisito contributivo previsto è di 41 anni. Si consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
Ape sociale
Il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato al 31.12.2019.
L’INPS ha fornito in merito le prime indicazioni con messaggio n. 402 del 29.1.2019.
Facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione
In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti alle diverse gestioni previdenziali dell’INPS, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, periodi antecedenti al 29.01.2019 che si collocano tra il primo e l’ultimo contributo presente nella gestione di riferimento, non soggetti ad obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione versata e accreditata presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.
Il riscatto può essere effettuato nel limite di cinque anni, anche non continuativi.
L’eventuale successiva acquisizione di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996, determinerà l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato e la restituzione dell’onere.
L’onere di riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% in cinque annualità. Il versamento dell’onere di riscatto potrà essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro e senza interessi. Nel caso in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la liquidazione immediata della pensione diretta o indiretta o per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, l’onere di riscatto complessivo, ovvero l’eventuale importo delle rate ancora non versate, deve essere corrisposto in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere, l'INPS provvede all'accredito della conytribuzione ed ai relativi effetti.
Infine, all’art. 2 del Decreto legislativo 30.4.1997, n. 184, è aggiunto il comma 5 quater che consente di riscattare gli anni di studio universitari, da valutare con il sistema contributivo. L’onere di riscatto è favorevole in quanto è determinato tenendo conto di un imponibile minimo annuo, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2.08.1990, n. 233, previsto per il versamento dei contributi previdenziali.
Anticipo del TFS
I lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche che accedono a pensione mediante quota 100 conseguono il riconoscimento all’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge Fornero, adeguati in base alla speranza di vita.
Tutti coloro che accedono alla pensione con quota 100 o in base ai requisiti previsti dalla legge Fornero o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge, sulla base di apposite certificaizoni rilasciate dall'INPS, potranno chiedere un finanziamento alle banche o agli intermediari finanziari che aderiranno ad un apposito accordo quadro, da stipulare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di una somma massima di 45.000 euro, ovvero di un importo minore qualora l’indennità di fine servizio maturata sia di importo inferiore a detta cifra.
Le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
E’ introdotta inoltre una riduzione dell’irpef da applicare sull’imponibile del trattamento di fine servizio per un importo non superiore a 50.000 euro, variabile dall’1,5% al 7,5%, differenziato in base agli anni di attesa per il pagamento della prestazione.
Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata
(testo aggiornato al 30/04/2019)