Nuovi requisiti per il diritto a pensione dal 2019

Il 12 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5.12.2017 in base al quale, dal primo gennaio 2019 i requisiti di accesso alla pensione sono incrementati di 5 mesi, per l’adeguamento alla speranza di vita.

I requisiti pertanto per coloro che non abbiano già maturato diritto a pensione prima di detta data saranno:

Per la pensione di vecchiaia, sarà necessaria un’anzianità anagrafica di 67 anni ed un’anzianità contributiva minima di 20 anni. Per i destinatari del sistema di calcolo contributivo, quindi per coloro che hanno contribuzione non prima dell’1.1.1996, oltre i predetti requisiti è posta la condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell'assegno sociale. Dal 1.1.2019 si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione solamente se in possesso di età anagrafica di 71 anni, con un'anzianità minima contributiva effettiva di 5 anni.

Per la pensione anticipata, sarà necessaria un’anzianità contributiva di 43 anni e 3 mesi per gli uomini e di 42 anni e 3 mesi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica.

Per i destinatari del sistema contributivo puro, cioè per il lavoratori che hanno il primo accredito contributivo dal 1.1.1996, l'accesso alla pensione anticipata si perfeziona con almeno 20 anni di contribuzione effettiva ed al raggiungimento dei 64 anni di età.

L’innalzamento di 5 mesi del requisito contributivo riguarderà anche coloro che accedono a pensione come lavoratori c.d. precoci. Si tratta di quei lavoratori che hanno almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedente al raggiungimento del diciannovesimo anno di età e si trovino in particolari condizioni (Circolare INPS n.99 del 16.6.2017). Dal primo gennaio 2019, pertanto, Il requisito contributivo sarà, sia per le donne che per gli uomini, di 41 anni e 5 mesi.

Restano invece invariati i requisiti per i lavoratori usuranti, che possono raggiungere diritto a pensione con quota 97,7. Tali requisiti rimarranno invariati fino al 2026.

Per le pensioni liquidate in regime di totalizzazione - D.lgs. 42/2006 - dal 1.1.2019 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è di 66 anni ed il requisito contributivo per la pensionie di anzianità è di 41 anni. Per le pensioni liquidate in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della cosiddetta finestra mobile, che dal 2014 è pari a 21 mesi.

La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017 art. 1 commi 147 e 148) dispone che non debba trovare applicazione l'adeguamento dei requisti pensonistici alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019:

a) per i lavoratori dipendenti che svolgono le professioni di cui all'allegato B della Legge di bilancio 2018, da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento e che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Le professioni sono:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- Operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca
- Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
- Marittimi imbarcati a bordo e personlae viaggiante dei trasporti marini ed in acque interne.

b) per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'art. 1 del D.Lgs 67/2011, in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

In applicazione del comma 153 della Legge 205/2017, sono stati adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i seguenti decreti:

  • D.M. del 05.02.2018, con il quale sono date ulteriori specificazioni in merito alle professioni di cui all'allegato B della predetta legge;
  • D.M. del 18.04.2018, con il quale sono state definite le procedure per la presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 1, commi 147 e 148, della L. 205/2017 e di verifica delle sussistenze dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

 

 

 

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