Radioprotezione, terzi, esposti

Radioprotezione dei lavoratori ed equiparati, compresi gli specializzandi, che operano presso terzi - P021_C

Procedura che definisce le modalità per la Radioprotezione e gli obiettivi da traguardare attraverso le convenzioni/accordi stipulati da Sapienza con i terzi

Ascolta la proceudraASCOLTA LA PROCEDURA

Qualora un Lavoratore di Sapienza svolga una attività presso terzi, che preveda esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti come descritte dal D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii., il Soggetto che sottoscrive la convenzione o l’accordo con soggetti terzi, informato il Direttore del Dipartimento, deve garantire:

  • l'attivazione della presente procedura;
  • l’inserimento, nelle convenzioni e/o nei documenti di accordo sottoscritti, di idonee clausole necessarie al rispetto della presente procedura, anche da parte dell’ente terzo.

L'operatività prevista per la gestione della Radioprotezione dei lavoratori di Sapienza, che operano all'esterno dell'Ateneo, è disciplinata secondo quanto riportato per ciascuna delle casistiche che si riportano di seguito.

CASO 1: LAVORATORI ED EQUIPARATI CHE SONO GIA' CLASSIFICATI RADIOESPOSTI IN SAPIENZA 

Caso 1.a: Attività svolta in ambito nazionale

Quando un lavoratore e/o equiparato è già classificato radioesposto di Categoria A o B per le attività svolte in Sapienza, su richiesta dell’Esercente delle zone classificate ove verrà svolta l’attività, l'Esperto di Radioprotezione di Sapienza provvederà a fornire al Datore di Lavoro e all’Esperto di Radioprotezione dell’Esercente (ente terzo) la seguente documentazione ex D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.:

  • comunicazione delle dosi pregresse accumulate nell’anno solare;

  • comunicazione dell’avvenuta formazione di radioprotezione;

  • comunicazione circa la validità del giudizio di idoneità, rilasciato dal medico autorizzato.

Le parti provvederanno a formulare un Verbale di Coordinamento e Accordo per la definizione della sorveglianza dosimetrica e dei vincoli di dose.

Caso 1.b: Attività svolta all’estero

Per le attività svolte all’estero, su richiesta dall’Ente terzo, l’Esperto di Radioprotezione Sapienza fornirà ai lavoratori interessati la “Radiation Worker Card”.

CASO 2: LAVORATORI ED EQUIPARATI CHE  NON SONO CLASSIFICATI RADIOESPOSTI IN SAPIENZA 

Quando un lavoratore e/o equiparato non risulta radioesposto in Sapienza, mentre per l’attività presso terzi è richiesta classificazione di Categoria A o B, l'Esperto di Radioprotezione di Sapienza si farà carico di quanto segue:

  • redazione della Relazione di Radioprotezione ex Art. 112 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii., a cura dell’Esperto di Radioprotezione dell’Ateneo, in cui verrà indicata la classificazione di radioprotezione necessaria per la frequentazione delle Zone Classificate dell’Esercente esterno;

  • verifica dell’idoneità medica a cura del Medico Autorizzato dell’Ateneo;

  • erogazione della formazione di radioprotezione prevista dagli artt. 111 e 112 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii. da parte dell’Esperto di Radioprotezione dell’Ateneo;

  • istituzione della scheda personale dosimetrica per il soggetto classificato radioesposto;

  • redazione del Verbale di Coordinamento e Accordo ex art. 113 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii. 

CASO 3: SPECIALIZZANDI CHE OPERANO NEI POLICLINICI DELLA REGIONE LAZIO 

Per gli specializzandi che operano nei policlinici del Lazio l’attività ricade nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra Sapienza e regione Lazio (BURL n. 49, Art. 23, punto 9 del 21/06/2016), in virtù del quale tutti gli aspetti radioprotezionistici sono a carico dell’ente ospedaliero ove questi operano.

CASO 4: SPECIALIZZANDI CHE OPERANO AL DI FUORI DELLA REGIONE LAZIO 

Per gli specializzandi che operano al di fuori della Regione Lazio possono configurarsi due possibilità:

Caso 4.a: Specializzando che si reca fuori dalla Regione Lazio per formazione extra rete, ma è già classificato come radioesposto in un Policlinico della Regione Lazio

  • Sapienza invierà alla struttura ospedaliera ospitante i dati di classificazione e le dosi pregresse disponibili presso il Policlinico della Regione Lazio coinvolto. 

  • Le modalità di sorveglianza dosimetrica e i vincoli di dose saranno concordati fra Sapienza e la struttura ospedaliera ospitante tramite opportuno  verbale di coordinamento e accordo.

Caso 4.b: Specializzando che opera fuori dalla regione Lazio e non è già classificato radioesposto in un Policlinico della Regione Lazio

  • Se per la frequentazione dei locali dell’ente terzo è richiesta la classificazione di radioprotezione, l'Esperto di Radioprotezione di Sapienza metterà in atto quanto descritto al caso 2; 

  • la figura del “Datore di Lavoro di lavoratori esterni”, come descritta dall’art. 112 del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii., viene assunta dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce la Scuola di Specializzazione. 

ALTRI CASI NON RICOMPRESI TRA I PRECEDENTI 

Qualora l’attività presso terzi preveda esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti, ma non fosse ricompresa tra i 4 casi sopra elencati, il Soggetto che sottoscrive la convenzione o l’accordo con soggetti terzi, prima della stipula dello stesso, dovrà sottoporre la bozza di accordo, per l’approvazione:

  • al Direttore del Dipartimento/Direttore di Area/Direttore di Centro;

  • alle seguenti strutture dell’Amministrazione Centrale di Sapienza:

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Esperto di Radioprotezione di Ateno (esperto.qualificato@uniroma1.it) e l'Ufficio Speciale Prevenzione, Protezione e Alta Vigilanza (altavigilanza.ssl@uniroma1.it)


P021_C rev 00 del 05.03.2024

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