Servizio offerto dall'EQ
Principi di Protezione Radiologica nella 230/95
SERVIZI GENERALI OFFERTI
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Consulenza ai Datori di Lavori e ai RAD sulla normativa;
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Formazione del personale in materia di radioprotezione;
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Redazione della documentazione legale sulla base delle informazioni tecniche fornita dagli interessati;
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Concessione del benestare alla detenzione della sorgene di radiazioni ionizzanti;
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Verifica delle prestazioni;
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Concessioni al benestare all'utilizzo della sorgente di radiazioni ionizzanti.
GIUSTIFICAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLE PRATICHE RADIOLOGICHE
(c.1 e 2 art.2 D.Lgs. 230/95)
Questo principio stabilisce che, prima di avviare una nuova attività che comporti un verosimile aumento dell' esposizione alle radiazioni ionizzanti, è necessario che tale atività venga attentamente valutata e giustificata, mettendo in relazione i "vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario [ciè al danno in termini dfi patologie dovute a questi agenti,n.d.r.] che ne può derivare".
Anche le attività già esistenti devono essere sottoposte a verifica e nuovamente giustificate "ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze"
OTTIMIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE
(c.3 art. 2 D.Lgs. 230/95)
Secondo questo principio, "Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali".
Questo principio, definito anche ALARA (As Low As Reasonably Achivable), stabilisce che deve essere evitata qualsiasi esposizione non necessaria e deve essere ridotta ogni esposizione delle persone per quanto è concretamente ottenibile (fermo restando il rispetto dei valori limite fissati per legge).
L'obbiettivo di quest primcipio sta nella minimizzazione degli effetti stocastici delle radiazioni ionizzanti. Infatti, con il progredire degli studi epidemiologici, è stato evidente che le radiazioni ionizzanti causavano non solo gravi tipologie di tipoi acuto, prevenibili piuttosto agevolmente se ci si attesta al di sotto dei valori limite stabiliti per legge, ma anche effetti probabilistici o stocastici, tipicamente forme tumorali, la cui probabilità, ma non gravità, è funzione della dose assorbita.
Pertanto, ammettendo l'ipotesi che anche dosi basse e prossime allo zero possono determinare effetti sanitari dannosi, ne discende che è possibile diminuire ma estremamente difficile annullare completamente il rischi, a meno di evitare del tutto l'uso delleradiazioni ionizzanti, perdendone così anche i benefici.
Attraverso questo principio vengono di fatto stabiliti gli obiettivi di radioprotezione da osservare nelle varie attività, e co questi gli effettivi valori delle dosi cui saranno esposti i lavoratori ele persone del pubblico, di norma assai più modesti dei limiti fissati con il principio di limitazoione, che vengono così a rappresentare soltanto un'ulteriore garanzia per gli individui esposti.
LIMITAZIONE DELLE DOSI
(c.4 D.Lgs. 230/95)
Questo principio stabilisce che le dosi derivanti da tutte le attività a rischio radiologico non devono superare i limiti di dose stabiliti per legge.
REGIME AUTORIZZATIVO