Ultime novità previdenziali 22.12.2011

Il  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n.214, ha apportato numerose e sostanziali modifiche alla normativa previdenziale già vigente.
Di seguito sono illustrate le novità previdenziali relative ai pubblici dipendenti che sono previste dagli artt. 6, 21 ed in particolare dall’art. 24.

L’art. 6 del predetto decreto  ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
L’abrogazione non riguarda il personale appartenente ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Ugualmente, l’abrogazione non riguarda i procedimenti che, alla data del 6 dicembre 2011:

  • siano ancora in corso,
  • quelli per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,
  • quelli per i quali sia possibile l’attivazione d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data

La norma fa salva la tutela riconosciuta ai dipendenti pubblici derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL.

 

L’art. 21 ha soppresso dal 1° gennaio 2012  l’INPDAP, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica , e l’ENPALS,  attribuendo le loro funzioni  all’INPS.

La norma prevede che - entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura relativi alle gestioni degli Enti soppressi, che dovrà avvenire entro il 31.3.2012 – saranno emanati decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con i quali le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi saranno trasferite all’INPS.

In attesa dell’emanazione dei predetti decreti è stabilito che le strutture centrali e periferiche dell’INPDAP e dell’ENPALS continuino ad espletare le attività connesse ai loro compiti istituzionali.   

L’art.24, al comma 2, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive, maturate dalla predetta data, siano calcolate per tutti i lavoratori secondo il sistema di calcolo contributivo (calcolo pro-rata).
Questo comporta che tutti quei lavoratori che erano destinatari di un sistema di calcolo retributivo, in quanto avevano maturato un’anzianità utile a pensione al 31.12.1995 non inferiore a 18 anni, avranno una pensione calcolata con il sistema di calcolo retributivo, per le anzianità maturate al 31.12.2011, ed una quota di pensione contributiva, per le anzianità maturate dall’1.1.2012.
Si ricorda che il sistema di calcolo contributivo della pensione si basa sui contributi versati durante l’attività lavorativa, annualmente rivalutati, il cui montante contributivo complessivo si trasforma in rendita mediante un coefficiente aggiornato periodicamente, mentre il sistema di calcolo retributivo si basa sulle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.

Il comma 3  (tutela diritti acquisiti) ha previsto che i lavoratori che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’emanazione del decreto in argomento, conservino il diritto ad accedere al  trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo i requisiti e le decorrenze previsti dalla normativa previgente.
E’ precisato che detti lavoratori possono fare richiesta all’ente di appartenenza della certificazione relativa a tale diritto acquisito.
Si precisa che per “ente di appartenenza” deve intendersi l’Istituto previdenziale ed a  tal fine si segnala il messaggio INPS n.24126 del 20.12.2011 ed il modulo già predisposto per la richiesta della certificazione.

Per i lavoratori, nel regime misto e contributivo, che matureranno i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata.

 Il comma 5 ha previsto che non trovano più applicazione le disposizioni in materia di decorrenza delle pensioni (c.d. finestre), esclusivamente per soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipato a decorrere dal 1° gennaio 2012.

I commi 6, 7 e 9 hanno stabilito, sempre per i soggetti di cui al comma 5, quindi per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia che sono, per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti pubblici, destinatari del sistema di calcolo misto o contributivo: 66 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva.
Per i destinatari del sistema di calcolo contributivo, cioè per coloro che hanno contribuzione accreditata non prima del 1° gennaio 1996, è posta la condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art.3, comma 6, della legge 8.8.1995, n. 335. Detto importo soglia è annualmente rivalutato. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo solamente se in possesso di una età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima di cinque anni.
Il comma 7 ha previsto, infine, per esigenze di coordinamento legislativo, la possibilità, per coloro che prima del decreto in argomento erano destinatari del sistema di calcolo retributivo, di optare per il sistema di calcolo esclusivamente contributivo.
Il comma 9 ha stabilito, inoltre, un nuovo requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia che dovrà essere non inferiore a 67 anni per i soggetti in possesso dei predetti requisiti di cui al comma 6, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021.
Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti alla speranza di vita ai sensi dell’art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati  gli stessi requisiti, con decreto direttoriale da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i predetti soggetti, un’età minima di accesso non inferiore a 67 anni.
L’ultimo periodo del comma 9 ha soppresso l’art. 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che prevedeva un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni dall’anno 2026.

I commi 10 e 11 hanno stabilito, per i soggetti che maturino i requisiti per il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012, i  requisiti per la pensione anticipata, che sostituisce, dal 1° gennaio 2012, la pensione di anzianità prevista dalla previgente normativa e cioè quella legata al meccanismo delle quote (requisiti minimi di età ed anzianità contributiva)  e quella prevista al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica posseduta.
Il comma 10 ha previsto l’accesso alla pensione anticipata esclusivamente se si è maturata la sotto indicata anzianità contributiva:

  • per l’anno 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne;
  • per l’anno 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;
  • per l’anno 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

I predetti requisiti previsti per gli anni 2013 e 2014 non possono essere considerati a regime in quanto saranno sottoposti a revisione a seguito dell’adeguamento legato alla speranza di vita, che è già programmato per l’anno 2013.
Il comma 10 ha previsto, infine, che sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, venga applicata una riduzione percentuale dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età anagrafica di 62 anni. Tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Il comma 11 ha previsto per i lavoratori destinatari del sistema di calcolo contributivo -  quindi, come detto sopra,  per coloro che possiedono accrediti contributivi non prima del 1° gennaio 1996 - il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati ed accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’art 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comma 12 ha ribadito  che per tutti  i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal presente art. 24 trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita.
Il primo adeguamento è previsto dal 1° gennaio 2013 e gli adeguamenti successivi avranno cadenza triennale.
Il comma 13 ha stabilito che gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 avranno cadenza biennale.

Commi 14 e 15
Il comma 14 ha ribadito che le disposizioni in materia di requisiti ed il regime di decorrenze previste dalla previgente normativa continuino ad applicarsi ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011, nonché ad alcune categorie derogate, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011.
Tra le categorie individuate dalla norma e di nostro interesse vi è quella indicata alla lettera e) di detto comma, che riguarda coloro che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio previsto dall’art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
L’istituto dell’esonero si considera comunque in corso, qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.
Per i lavoratori che avevano in corso l’istituto dell’esonero e la maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento successiva al 31.12.2011,  si dovrà tenere conto dei nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento, compreso l’adeguamento degli stessi alle speranze di vita.  
La norma ha previsto, inoltre, l’abrogazione dell’istituto dell’esonero dal servizio dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il contingente dei lavoratori derogati è fissato nei limiti delle risorse predeterminate indicate nel comma 15, il quale, inoltre, prevede l’adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale saranno definite le modalità di attuazione del comma 14.
Il comma 15 ha stabilito che gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedano al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo dell’esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori in virtù del comma 14. Nel caso in cui dal predetto monitoraggio dovesse risultare raggiunto il limite numerico delle domande di pensionamento determinato ai sensi di quanto stabilito dal medesimo comma 15, non saranno prese in considerazione ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire di quanto previsto dal comma 14.

Il comma 16 ha previsto che il coefficiente di trasformazione in rendita del montante contributivo, di cui all’art 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, avrà un aggiornamento triennale dal 1° gennaio 2013 e deve essere esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70 anni.  Successivamente all’aggiornamento decorrente dal 1° gennaio 2019, la revisione dei coefficienti di trasformazione in rendita sarà biennale.

Il Comma 17 ha apportato alcune modificazioni all’art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, relativo all’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori c.d. usuranti), i quali, comunque, rimangono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina.
Il comma 17 bis ha precisato, inoltre, che per i lavoratori di cui al comma 17, che maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12, comma 2del decreto-legge 31.5.2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni ( finestra mobile di 12 mesi ).

Il comma 19 ha modificato l’art.1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, rimuovendo il limite minimo di 3 anni di contribuzione che doveva risultare accreditata presso la gestione pensionistica, per poter esercitare l’istituto della  totalizzazione contributiva.
Si ricorda che la totalizzazione contributiva consente al soggetto iscritto a diverse gestioni pensionistiche di sommare, gratuitamente, i periodi contributivi, non coincidenti tra loro, al fine di raggiungere i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

Il comma 20 ha previsto che le disposizioni di cui all’art.72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, (permanenza in servizio, esonero dal servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro) continuino a trovare applicazione ma, per coloro che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, si debba tener conto dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento previsti dal presente art.24.
Il comma 20, inoltre,  al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, fa salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

Il comma 25  ha previsto che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 venga riconosciuta esclusivamente a quelli d’importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS (1.402.29), nella misura del 100 per cento.
Il presente comma sopprime l’art. 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il comma 31 ha disposto che la quota delle indennità di fine rapporto di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non sarà soggetta al regime speciale di tassazione separata (art.19 del TUIR) ma concorrerà alla formazione del reddito complessivo.
Quanto sopra si applica a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori di società di capitali, il cui diritto alla percezione sia sorto dal 1° gennaio 2011.

Il comma 31 bis ha inserito al comma 22 bis dell’art. 18  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un ulteriore contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici pari al 15 % sull’importo della pensione eccedente 200.000 euro.
Il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel seguente modo:

  • 5% per gli importi dal 90.000 a 150.000 euro
  • 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro
  • 15% per gli importi oltre i 200.000 euro.

© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002