Art. 2 - Accesso ai Corsi di laurea triennali e a ciclo unico

 

1.      Requisiti e condizioni

Per accedere ai corsi di laurea triennali o a ciclo unico devi avere i seguenti requisiti:

  1. Diploma italiano di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione estero, riconosciuto idoneo. Per i dettagli sull’idoneità del titolo di studio estero consulta l’elenco dei titoli di studio internazionali validi per l’immatricolazione:

pagina segreteria in inglese: https://www.uniroma1.it/en/node/24774

pagina segreteria in italiano: https://www.uniroma1.it/it/node/24774

L’ammissione è possibile anche per chi ha un diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale, se conseguito in istituti italiani in cui non era attivo l’anno integrativo. In questo caso, dopo l’iscrizione, è necessario assolvere un Obbligo formativo aggiuntivo assegnato dalla Facoltà.

I diplomi di maturità italiani quadriennali conseguiti in una scuola italiana all'estero sono validi per l’immatricolazione universitaria e non prevedono l’assolvimento di obblighi formativi aggiuntivi, tranne quelli attribuiti in base agli esiti della prova (DD Mae-Miur 4 agosto 2010 e 6 settembre 2012).

  1. Prova di ingresso selettiva o non selettiva (Prova e Test sono usati come sinonimi).

I Corsi di laurea triennali o a ciclo unico prevedono sempre una prova di ingresso:

  • se il corso è ad accesso programmato il test è selettivo (prova di ammissione);
  • se il corso non è ad accesso programmato il test è obbligatorio ma non selettivo (prova in ingresso per la verifica delle conoscenze).

Puoi partecipare a più prove di accesso e poi scegliere il corso al quale immatricolarti (vedi anche l’art. 5).

2.      Ofa: attribuzione, assolvimento e condizione di “ripetente”

Il risultato che otterrai al test (selettivo o non selettivo) potrebbe evidenziare eventuali lacune nelle conoscenze di base previste per il tuo corso.

In questo caso ti verrà attribuito un Ofa, cioè un obbligo formativo aggiuntivo, che ti consentirà di colmare le carenze in una o più materie.

Le soglie di punteggio che determinano l'attribuzione dell'Ofa sono indicate nel bando che regola le procedure di accesso al corso.

Le modalità per assolvere l’Ofa sono indicate sul catalogo dei Corsi di studio, nella sezione Frequentare di ciascun corso https://corsidilaurea.uniroma1.it/

Hai tempo fino al 31 marzo 2028 per assolvere l’Ofa.

Se al momento del pagamento della prima rata dell’anno accademico 2027-2028 non hai ancora assolto l’Ofa ti verrà assegnata la condizione di “ripetente del primo anno” per il 2027-2028.

Se recuperi l’Ofa nel periodo compreso tra il pagamento della prima rata dell’anno accademico 2027-2028 e il 31 marzo 2028 la condizione di “ripetente del primo anno” passerà in automatico a “secondo anno in corso”.

Se non recuperi l’Ofa in questo periodo, la condizione di “ripetente del primo anno” rimarrà permanente per l’anno accademico 2027-2028 e per gli anni accademici successivi, finché non assolverai l’Ofa.

Se sei nella condizione di “ripetente” devi considerare che:

  • dal punto di vista didattico gli anni di ripetenza non sono considerati per calcolare gli anni fuori corso;
  • dal punto di vista contributivo gli anni di ripetenza sono considerati come normali anni di iscrizione, e quindi gli esoneri totali o parziali dai contributi universitari sono applicati in base al numero di anni di iscrizione effettiva.

Finché non assolvi l’Ofa:

  • non puoi sostenere gli esami degli anni successivi al primo;
  • puoi presentare il piano di studio;
  • anche se sei nella condizione di “ripetente del primo anno” puoi seguire le lezioni del secondo anno.

Esempio:

Ti immatricoli nel 2026-2027 a una laurea triennale, con un Ofa e non lo assolvi entro il 31 marzo 2028.

Nel 2027-2028 ti viene assegnata la condizione di ripetente, e assolvi l’Ofa dopo il 31 marzo 2028.

In questo caso:

i tuoi anni di corso, dal punto di vista didattico, saranno conteggiati in questo modo:

  • 2026-2027: primo anno in corso;
  • 2027-2028: primo anno ripetente;
  • 2028-2029: secondo anno in corso;
  • 2029-2030: terzo anno in corso;
  • 2030-2031: primo anno fuori corso;

i tuoi anni di iscrizione, dal punto di vista contributivo, saranno conteggiati in questo modo:

  • 2026-2027: primo anno;
  • 2027-2028: secondo anno;
  • 2028-2029: terzo anno;
  • 2029-2030: quarto anno (solo dal punto di vista contributivo assimilato al primo fuori corso);
  • 2030-2031: quinto anno (solo dal punto di vista contributivo assimilato al secondo fuori corso).

Se quindi fino al 2028-2029 hai avuto esoneri totali o parziali o altri benefici attribuiti per chi ha un’iscrizione “in corso”, nel 2029-2030 perderai questi benefici.

Per quanto riguarda gli esoneri totali o parziali applicati in base al valore Isee e ai requisiti di merito previsti dalla legge 232/2016 ti invitiamo a consultare l’art. 44.

Le norme che regolano la condizione di “ripetente del primo anno” sono previste

  • nel Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 588 del 19 marzo 2026;
  • nella delibera 130/26 del Senato accademico 7 luglio 2026;
  • nella delibera 212/26 del Consiglio di amministrazione 14 luglio 2026.

3.      Procedure e scadenze

Le procedure, le scadenze e i requisiti (anche in aggiunta a quelli indicati in questo articolo) per partecipare alle prove selettive o non selettive sono riportati nei bandi che regolano le procedure di ingresso, pubblicati nel catalogo dei corsi Sapienza https://corsidilaurea.uniroma1.it/ nella sezione Iscriversi di ciascun corso.

3.      Cittadinanza in Paesi esteri

Se hai la cittadinanza in un Paese estero (UE o non UE), oltre ad avere requisiti appena indicati dovrai seguire le disposizioni previste all’art. 8 di questo Regolamento e nel bando del corso che scegli.

 

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