Art. 51 - AUTOCERTIFICAZIONI E CERTIFICATI

 

1.    Autocertificazioni. È possibile autocertificare sia il proprio titolo universitario che gli esami sostenuti ad eccezione dei casi in cui venga espressamente richiesto il deposito di certificazioni, in particolare per le attività didattiche sostenute all’estero. (D.P.R. 445/2000 e seguenti modificazioni).

2.    Verifica delle autocertificazioni. Dopo la presentazione di un’autocertificazione, il procedimento relativo alla autocertificazione stessa è sospeso fino all’acquisizione della conferma della veridicità di quanto autocertificato. Le conferme dovranno pervenire dall’Ente che detiene i dati autocertificati (es. Inps, Comuni, altre università, ecc…).

3.    Certificati scaricabili da Infostud. Dal sistema Infostud, senza recarsi in Segreteria, è possibile stampare le certificazioni attestanti l’iscrizione, gli esami sostenuti, la laurea, la durata legale del corso per il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici. I certificati di laurea con esami sono disponibili su Infostud solo per chi ha conseguito il titolo a partire dall’a.a. 2004-2005. I certificati di laurea senza esami, invece, sono disponibili per tutti coloro che si sono laureati a partire dal 1990.

4.    Timbro digitale. Il sistema Infostud appone un timbro digitale che dà al certificato scaricato da Infostud, anche quando stampato, lo stesso valore legale del certificato rilasciato a sportello e consente, all’ente che lo ha richiesto, di verificare in qualunque momento l'autenticità del certificato stesso.
Sul certificato stampato dal sistema è necessario apporre la marca da bollo.

5.    Certificati richiesti alla segreteria studenti. I certificati non scaricabili da Infostud possono essere richiesti alla Segreteria studenti anche verbalmente. La richiesta è accolta mediante l’esibizione di un documento valido e la consegna della marca da bollo. I certificati rilasciati allo sportello possono essere consegnati esclusivamente agli interessati o ad altra persona munita di delega, del proprio documento di riconoscimento e di copia del documento di riconoscimento del delegante.

6.    Certificati validi per l’estero. Per avere un certificato tradotto e/o valido per l'estero, è necessario richiedere in Segreteria un certificato in bollo per l'estero (sottoscritto da un funzionario della Sapienza con firma depositata in prefettura); provvedere in proprio a richiedere alla prefettura la legalizzazione per l'estero; provvedere a far tradurre i propri diplomi e certificati da un traduttore giurato iscritto all’Albo dei Tribunali d’Italia oppure inserito nelle liste dei traduttori giurati dei Consolati o Ambasciate dei Paesi di destinazione. Per alcune finalità potrà essere richiesto il Diploma Supplement di cui al comma 7 del presente articolo.

7.    Diploma supplement. Per i corsi di studio di ordinamento D.M. 270/04, Sapienza rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio un documento che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, informazioni aggiuntive sul percorso formativo seguito. Presso la segreteria amministrativa studenti è possibile richiedere gratuitamente il Diploma Supplement (in italiano e in inglese) che viene rilasciato solo per i corsi di laurea e laurea magistrale. Il Diploma Supplement può essere rilasciato solo a chi ha conseguito il titolo di studio.
Se richiesto per l’estero la segreteria studenti apporrà timbro dell’Università e firma del funzionario responsabile.

8.    Blocco dell’emissione dei certificati. È possibile ottenere il rilascio di certificazioni attestanti la propria carriera universitaria purché in regola con il versamento dei contributi, sovrattasse per ritardato pagamento e della tassa regionale per il diritto allo studio. Chi non effettua il versamento dei contributi entro le scadenze previste non può richiedere certificati fino alla regolarizzazione di quanto dovuto, né può produrre a terzi le relative autocertificazioni.

9.    Versamenti. Coloro che hanno interrotto il rapporto formativo con la Sapienza a seguito di sospensione di fatto degli studi, rinuncia o superamento del termine previsto per il conseguimento del titolo, se richiedono in Segreteria il certificato degli studi effettuati in bollo, sono tenuti anche al pagamento di 5,16 euro di diritti di segreteria per ogni certificato richiesto. I diritti di segreteria devono essere evasi attraverso PagoPa
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10.   Verifica titoli e carriera da parte di enti terzi. Chi incarica enti terzi (Università straniere, Agenzie per il riconoscimento dei titoli all’estero, etc.) ad acquisire dati sulla sua carriera scolastica e/o al conseguimento dei titoli presso questa Università, dovrà provvedere a sottoscrivere espressa delega al soggetto terzo, allegando copia di un documento di identità valido, e dovrà firmare la dichiarazione di esonero di responsabilità a favore di questa Università utilizzando il modulo pubblicato alla pagina https://www.uniroma1.it/it/node/28758

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