Art. 9 - CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO

 

1.    Condizioni e vincoli per la contemporanea iscrizione a due corsi di studio. In base alla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e ai relativi decreti attuativi, fermi restando i requisiti di accesso previsti per ciascun corso, è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. L'iscrizione contemporanea è consentita presso due istituzioni italiane oppure una italiana ed una estera.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio appartenenti alla stessa classe di laurea o che prevedono la frequenza obbligatoria degli insegnamenti. Tale disposizione non si applica ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Non è inoltre consentita la contemporanea iscrizione a chi è già iscritto ad un corso di studio che prevede il rilascio di un titolo doppio o multiplo e che abbia scelto di partecipare al percorso formativo internazionale. Allo stesso modo chi risulta iscritto contemporaneamente a due corsi di studio non può optare per i percorsi formativi internazionali che prevedono il rilascio di un titolo doppio o multiplo, eventualmente previsti nei due corsi di studio.

Secondo le previsioni della norma, è possibile iscriversi a:

due Corsi di laurea (non della stessa classe) /Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica);

  • due Corsi di laurea magistrale (non della stessa classe) /Afam;
  • un Corso di laurea o laurea magistrale o Afam e un Master;
  • un Corso di laurea o laurea magistrale o Afam e un Dottorato di ricerca;
  • un Corso di laurea o laurea magistrale o Afam e un Corso di specializzazione (non medica).

La contemporanea iscrizione a due corsi di laurea o laurea magistrale di classi diverse è consentita solo se i due corsi di studio si differenziano per almeno i 2/3 delle attività formative.

Con riferimento alla contemporanea iscrizione a due corsi di Dottorato di Ricerca, Master, Specializzazione, i dettagli sono riportati nei Regolamenti dei rispettivi corsi.

Per i corsi di formazione e alta formazione non sono previsti vincoli.

2.    Modalità operative. All'atto dell’immatricolazione a un corso di laurea o laurea magistrale chi è già iscritto a un corso di studio e vuole effettuare una contemporanea iscrizione a un altro corso di studio deve inviare un’autocertificazione alla segreteria studenti del secondo corso al quale intende iscriversi. L’iscrizione al secondo corso è possibile solo se si risulta in regola con i pagamenti previsti per il primo corso.

Il modulo per i corsi Sapienza è disponibile alla pagina Modulistica, nella sezione Allegati.

3.    Diritto allo studio. Chi si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi dei commi precedenti beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti. Chi è già iscritto ad un corso di studio ad anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, il corso relativo alla seconda iscrizione.

4.    Riconoscimento delle attività formative. Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio possono richiedere il riconoscimento delle attività formative svolte in uno dei due corsi di studio inviando via mail una richiesta in bollo di riconoscimento crediti, utilizzando il modulo “Riconoscimento crediti” disponibile sul sito di ateneo, nella pagina Modulistica studenti.

Art. 9 Bis - Per chi richiede il visto per motivi di studio.

(Integrazione alla delibera del Senato Accademico del 12 dicembre 2022 relativa alla riformulazione degli artt. 9 e 47 del presente Regolamento a seguito dell’emanazione della Legge 33 del 12 aprile 2022 e dei relativi decreti attuativi che disciplinano le modalità per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari).

1.    L’abolizione del divieto di contemporanea iscrizione ai corsi di studio della formazione superiore (per effetto della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e successive indicazioni riportate nel Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 e Decreto MUR n. 933 del 02/08/2022) non produce alcun effetto in riferimento alle procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione di chi proviene da Paesi esteri e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, le quali rimangono invariate relativamente alla richiesta di visto e permesso di soggiorno riferiti ad un corso di studio. Chi ha già effettuato l’immatricolazione al corso principale (corso presente nella domanda di pre-iscrizione sulla piattaforma Universitaly), avrà la facoltà di richiedere successivamente l’immatricolazione ad altro corso. Pertanto all’atto della richiesta del visto e del successivo permesso di soggiorno tale fattispecie non è contemplata, essendo l’iscrizione al corso di studio principale non ancora perfezionata.

© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma