1. Quando si “decade”. Coloro che risultano iscritti fuori corso a corsi di studio di vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) decadono dalla qualità di studente se non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi, a norma dell’art. 149 del R.D. n. 1592 del 31/08/1933 (indipendentemente dal pagamento dei contributi).
La decadenza opera d’ufficio e l’Università non è tenuta ad effettuare comunicazioni agli studenti in merito al loro status di decaduti o in procinto di decadere.
2. Non si incorre nella decadenza:
a) se sono stati superati tutti gli esami di profitto e si è in debito unicamente dell’esame di laurea cui si può accedere qualunque sia il tempo intercorso dall’ultimo esame (previo rinnovo dell’iscrizione);
b) se è stata registrata una bocciatura ad un esame di profitto entro il 31 gennaio dell’ottavo anno accademico successivo alla data di registrazione dell’ultimo esame di profitto sostenuto;
c) se si effettua un cambio di ordinamento previsto al successivo art. 38;
d) se si effettua un passaggio ad altro corso di studi.
3. Restituzione del diploma. Chi è decaduto/a può richiedere presso la Segreteria amministrativa, previo appuntamento concordato via mail, la restituzione del proprio diploma di maturità, se consegnato all’atto dell’immatricolazione (i diplomi in originale sono stati consegnati in Segreteria fino all’anno 1998).