1. Definizione di esame di profitto. L’esame di profitto deve essere previsto nel Manifesto del proprio corso di studi e regolarmente verbalizzato sul sistema informativo Infostud. Non sono considerati esami tutte le cosiddette “prove in itinere”, “esoneri”, “idoneità” che non prevedono una verbalizzazione sul sistema informativo. Le prove in itinere degli insegnamenti plurisemestrali, pur non essendo esami di profitto, sono soggette alle previsioni di cui al presente articolo.
2. Pubblicità del calendario e delle modalità di svolgimento. Le strutture didattiche provvedono a definire e a pubblicare sul catalogo dei corsi, entro l’inizio delle attività didattiche, il calendario annuale delle sessioni d’esame e degli appelli nonché una descrizione esaustiva delle modalità di svolgimento delle prove d'esame, che non possono mutare durante l'anno accademico salvo in casi eccezionali o di forza maggiore. La prova d'esame verte sul programma dell’insegnamento. Contenuto, modalità e numero delle prove d'esonero, prove in itinere, idoneità che non prevedono una verbalizzazione sul sistema informativo sono comunicati all'inizio delle lezioni. Sulla base delle prenotazioni o di altre modalità di stima preventiva degli esaminandi, i docenti calendarizzano le prove di ogni studente e ne danno adeguata pubblicità.
3. Tipologie di verifica del profitto. I Manifesti dei singoli corsi di studio stabiliscono (entro il limite massimo previsto dai Decreti ministeriali delle classi) il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l’acquisizione dei crediti assegnati. Le prove possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni secondo modalità definite dal Consiglio competente. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le strutture didattiche assicurano adeguate forme di pubblicità.
4. Periodi di esame. Il Calendario didattico deve prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati esclusivamente alla didattica a quelli dedicati alle prove ordinarie di verifica del profitto (esami, idoneità). Gli appelli di esame devono essere calendarizzati da parte della Giunta di Facoltà, con il parere obbligatorio della rappresentanza studentesca nell’organo.
Il Calendario didattico deve prevedere almeno cinque appelli ordinari di esame per ciascun anno accademico più due straordinari ai sensi del comma 6 del presente articolo. Ulteriori appelli ordinari o straordinari potranno essere previsti per gli insegnamenti che mostrino criticità su disposizione della Giunta di Facoltà.
Sono previsti tre periodi ordinari degli esami, articolati come segue.
Per gli insegnamenti erogati nel primo semestre:
- il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di gennaio/febbraio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell’attività didattica; comprende almeno due appelli;
- il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell’attività didattica relativa al secondo ciclo didattico; comprende almeno due appelli;
- il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre, e termina comunque prima dell’inizio dell’attività didattica; comprende almeno un appello.
Per gli insegnamenti erogati nel secondo semestre:
- il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell’attività didattica; comprende almeno due appelli;
- il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di settembre/ottobre; comprende almeno un appello e termina comunque prima dell’inizio dell’attività didattica;
- il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nel mese di gennaio dell’anno solare successivo; comprende almeno un appello;
- il quinto appello ordinario potrà essere collocato in qualsiasi periodo di sospensione dell’attività didattica, a discrezione delle Facoltà.
Per gli eventuali insegnamenti annuali, vale la scansione temporale degli appelli prevista per gli insegnamenti di secondo semestre.
5. Date degli appelli. Nell’ambito dei periodi di cui al comma 4 i corsi di studio fissano le date degli appelli sulla base dei seguenti criteri:
- ciascun appello è fissato dopo un minimo di 14 giorni, naturali e consecutivi, dal precedente appello del medesimo insegnamento;
- le date degli appelli ordinari non devono, di norma, coincidere con periodi di lezione;
- non è consentito fissare nello stesso giorno appelli per insegnamenti dello stesso anno del medesimo corso di studi;
- le date delle prove d’esame sono il più possibile equidistribuite per insegnamenti dello stesso anno del medesimo corso di studi;
- anticipi degli appelli rispetto al calendario pubblicato ai sensi del comma 2 del presente articolo non sono consentiti in nessun caso;
- eventuali posticipi degli appelli rispetto al calendario pubblicato ai sensi del comma 2 del presente articolo sono consentiti in via eccezionale se autorizzati dal Presidente del corso di studi e sono pubblicizzati e comunicati agli studenti tempestivamente;
- il/la docente è obbligato/a a firmare e “chiudere” tutti i verbali di esame aperti, anche in assenza di candidati, entro il termine di cinque (5) giorni dalla data di conclusione dell’appello e comunque, nel caso delle sessioni estive, entro e non oltre il 10 agosto di ogni anno.
Gli appelli d’esame sono pubblicati nel Catalogo dei corsi di studio, nelle pagine di ciascun corso, alla voce Frequentare: cliccando prima sul singolo insegnamento e poi sul nome del docente si visualizzeranno prima il programma d'esame e poi gli appelli.
Vai al Catalogo
Per eventuali informazioni aggiuntive è possibile rivolgersi alla propria segreteria didattica.
6. Appelli straordinari. Devono essere previsti almeno due appelli di esame straordinari per ciascun insegnamento, anche al di fuori dei periodi di esame di cui al comma 4, nonché durante i periodi di lezione, riservati a:
- coloro che risultano iscritti fuori corso;
- coloro che risultano iscritti a tempo parziale;
- coloro che hanno una disabilità riconosciuta;
- coloro che hanno una diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento, (Delibera SA 12 giugno 2018);
- genitori con figlio/i di età inferiore ai tre anni e studentesse in stato di gravidanza (Delibera SA 9 luglio 2019);
- coloro che hanno completato tutte le annualità di frequenza (Delibera SA 13 ottobre 2020);
- coloro che hanno lo status di atleta, come definiti/e all’art.25 comma 6 del presente Regolamento (Delibera SA 14 settembre 2021);
- coloro che risultano iscritti contemporaneamente a due corsi di studio, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento (Delibera del SA 17 gennaio 2023).
- coloro che si sono qualificati come caregiver o giovane caregiver ai sensi delle norme vigenti, previa presentazione di idonea documentazione attestante lo status (Delibera SA 11 marzo 2025);
- coloro che hanno svolto, per almeno 60 giorni, anche non continuativi, nei sei mesi precedenti alla data di inizio dell’appello straordinario (Delibera SA del 2 marzo 2021): attività retribuita e contrattualizzata per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
attività di lavoro autonomo con o senza partita IVA;
attività di volontariato civile universale presso ente pubblico o privato;
attività d’impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola.
La condizione di lavoratore deve essere autocertificata e inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale al docente dell’insegnamento e alla Segreteria amministrativa studenti del proprio Corso di studio entro 20 giorni dall’inizio della sessione straordinaria d’esame. Il modulo da compilare è disponibile sul sito web di ateneo alla pagina Modulistica studenti.
7. Quali esami si possono sostenere. Purché la prenotazione agli esami avvenga entro i termini prefissati, è possibile sostenere gli esami solo a conclusione delle lezioni programmate relative all’anno di iscrizione e, di norma, solo ed esclusivamente esami di profitto previsti nel Manifesto del corso di studi a cui si risulta iscritti, nel rispetto della programmazione didattica annuale.
È garantito il diritto di:
a) sostenere le prove d'esame in tutti gli appelli di ogni sessione, indipendentemente dall’esito dei precedenti;
b) sostenere l’esame in un altro canale, in caso di canalizzazione dell’insegnamento, previa autorizzazione del Presidente del corso di studio e in presenza di fondati motivi;
c) sostenere l'esame sul programma dell’insegnamento dell’anno di riferimento della propria iscrizione, purché sostengano la prova d'esame entro i due anni accademici successivi a quello nel quale è stato tenuto l’insegnamento.
8. Esami che non si possono sostenere. In nessun caso è possibile sostenere nuovamente un esame già sostenuto e superato nel medesimo corso di studio, anche in caso di variazione del programma, neppure come “esame a scelta dello studente”.
Coloro che risultano iscritti a Corsi di laurea non possono sostenere come “esame a scelta” insegnamenti previsti nei Manifesti dei Corsi di laurea magistrale, ad eccezione degli insegnamenti previsti nei prime tre anni dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (D.M. 270/04). Le Segreterie studenti procederanno ad annullare gli esami sostenuti in violazione della presente disposizione.
9. Obblighi di frequenza e propedeuticità. È necessario rispettare gli obblighi di frequenza, se previsti, ed eventuali propedeuticità indicate nel Regolamento didattico del Corso di studio, pena l’annullamento degli esami sostenuti in difetto. Coloro che risultano iscritti/e a Corsi di studio che non prevedono la frequenza obbligatoria, che presentino difficoltà di frequenza per motivi di lavoro o personali, possono richiedere specifici sussidi didattici al/alla docente titolare dell’insegnamento. I/le frequentanti e non frequentanti sono interrogati/e sul medesimo programma.
10. Come prenotare l’esame. La prenotazione agli esami di profitto avviene attraverso il sistema Infostud a condizione che si risulti in regola con il pagamento dei contributi e che l’esame sia inserito tra quelli previsti per il proprio corso di studio.
Prima di prenotare l’esame è necessario verificare:
- che l’esame sia inserito tra quelli previsti per il proprio Corso di studio
- di essere in regola con il pagamento dei contributi e delle multe. In caso contrario l’esame risulterà in carriera solo dopo la regolarizzazione dei pagamenti che dovrà avvenire entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbalizzazione del primo esame effettuato in difetto del pagamento, pena l’annullamento di tutti gli esami effettuato oltre il termine previsto per il versamento dei contributi.
Gli esami sostenuti in regime forfettario sono annullati d’ufficio
Per prenotare esami che non risultano presenti su Infostud, per esempio relativi a corsi di vecchio ordinamento (ante DM 509-99), è necessario rivolgersi alla segreteria didattica del proprio corso di studio.
Dopo la data prevista per la chiusura della prenotazione all’appello, non è più possibile stampare le ricevute di prenotazione all’esame da Infostud: sarà possibile stamparla dal proprio indirizzo di posta istituzionale. Al momento della prenotazione dell’esame è richiesta la compilazione del questionario Opis sulla valutazione dell’attività didattica svolta.
11. Riconoscimento identità e verbalizzazione. Il giorno della prova è necessario obbligatoriamente presentare un documento di riconoscimento in corso di validità o la “card studente” e la ricevuta di prenotazione all’esame stampata da Infostud, che verrà firmata dal/dalla docente al momento della verbalizzazione e riconsegnata allo/a studente/essa. Dopo l’esame sarà possibile controllare su Infostud l’avvenuta registrazione dell’esito. Il/la docente può ammettere all’esame chi non è in possesso della ricevuta di prenotazione: in questo caso allo/alla studente/essa non sarà rilasciato alcun documento, ma l’esame sarà comunque registrato e sarà possibile verificare l’avvenuta verbalizzazione attraverso il sistema Infostud.
L’esito delle prove d’esame è verbalizzato dal/dalla docente su Infostud al massimo entro 5 giorni dalla data di conclusione dell’appello.
12. Valutazione e acquisizione dei crediti. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale. I crediti formativi associati all’insegnamento sono in ogni caso acquisiti con il superamento della verifica. In alcuni casi, espressamente previsti dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, la valutazione è espressa con “idoneo/non idoneo”. La prova è superata con la valutazione di “idoneo”, riportata su apposito verbale.
Al termine della prova d'esame è nel proprio diritto chiedere di conoscere gli elementi di giudizio che hanno determinato la formulazione del voto nonché di prendere visione della propria prova, se scritta.
13. Registrazione esiti negativi. La valutazione negativa non comporta l’attribuzione di un voto, quindi non influisce sulla media della votazione finale. Viene annotata sul verbale con la dicitura “rinuncia”. Su richiesta dello/a studente/essa la valutazione negativa è verbalizzata con la dicitura “respinto”.
14. Registrazione del rifiuto del voto utile. Il/la docente deve registrare su Infostud anche il voto uguale o superiore a 18 che lo studente abbia deciso di non accettare, annotandolo sul verbale con la dicitura “rinuncia” assieme al voto rifiutato. Il voto così registrato resta in ogni caso estraneo alla carriera dello studente, non viene in alcun modo inserito nel curriculum e non influisce sulla media per la votazione finale (Delibera SA 28/03/2017).
15. Ripetizione dell’esame. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
16. Anticipo degli esami. Chi ha già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti, può chiedere l’anticipo di due esami all’anno, previa autorizzazione delle strutture didattiche competenti (Consiglio d’area o Consiglio di corso di studio o Consiglio di Facoltà) che dovranno rilasciare apposito documento e darne contestuale comunicazione alla Segreteria amministrativa, che procederà ad abilitare la prenotazione degli esami su Infostud. L’autorizzazione potrà essere concessa solo se gli esami di cui si richiede l’anticipo afferiscono al medesimo ordinamento del corso a cui si risulta iscritti. Se l’ordinamento è diverso, l’autorizzazione può essere concessa solo a condizione che il codice Infostud, relativo agli esami di cui si richiede l’anticipo nel corso di nuovo ordinamento, sia uguale al codice degli stessi esami previsti nell'ordinamento immediatamente precedente, nell'anno accademico della presentazione della richiesta.
17. Cambio canale per la frequenza dei corsi e il sostenimento degli esami. Informazioni relative alla possibilità di cambiare il proprio canale didattico per seguire i corsi e sostenere gli esami sono disponibili nella sezione Frequentare del Catalogo dei corsi, cercando il proprio corso di studio. In mancanza di indicazioni specifiche, è possibile rivolgersi alla propria segreteria didattica.
18. Richiesta programmi d'esame per anni precedenti. I programmi d'esame sono disponibili sul Catalogo dei corsi, nella sezione Frequentare di ciascun corso di studio. Cliccando sul singolo insegnamento è possibile visualizzare il relativo programma d'esame. Per i programmi di corsi di anni precedenti che non sono disponibili sul catalogo è possibile rivolgersi alla segreteria didattica del proprio corso di studio.
I recapiti della segreteria didattica sono pubblicati sul Catalogo dei corsi di studio, nella sezione Contatti del sito relativo al proprio corso di studio.
19. Tirocini curriculari e altre attività formative. La documentazione necessaria per il riconoscimento dei tirocini curriculari e delle altre attività formative deve essere consegnata alla struttura didattica alla quale afferisce il corso di studio.
20. Percorso formativo. Il percorso formativo, dove previsto, si compila su Infostud. Eventuali informazioni possono essere richieste alla propria segreteria didattica.