1. Requisiti e condizioni
A. Il tempo parziale o part-time ti offre la possibilità di estendere la durata prevista per conseguire il titolo di studio, concordando con la struttura didattica un percorso formativo con un numero di crediti annuale tra 18 e 45 (inclusi i crediti previsti per la prova finale) invece dei 60 crediti/anno previsti normalmente. Questa modalità ti consente di evitare l’iscrizione “fuori corso” e le conseguenti maggiorazioni sui contributi di iscrizione (vedi art. 67).
B. Tutti i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale biennale prevedono l’opzione tempo parziale.
C. Puoi scegliere di passare al tempo parziale in qualunque momento del tuo percorso formativo, rispettando le scadenze previste al punto 3.
D. Puoi presentare la domanda di passaggio al tempo parziale una sola volta per ogni ciclo di studi.
E. La richiesta di opzione di tempo parziale, una volta approvata, è irrevocabile e non è prevista la possibilità di tornare al tempo normale.
F. Il regime di studio a tempo parziale non si applica:
- a chi ha un’iscrizione a Corsi di studio di’ordinamento ante D.M. 509/99;
- a chi ha un’iscrizione a Corsi di studio a distanza in convenzione con il “Consorzio Nettuno” e con Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (art. 38);
- a chi ha terminato il tempo previsto per conseguire il titolo di studio (art. 24) anche se in difetto del solo esame di laurea. Eventuali domande presentate nei casi di esclusione saranno revocate d’ufficio.
G. Se opti per il tempo parziale non puoi usufruire di:
- interruzione della carriera per motivi di salute, gravidanza, primo anno di genitorialità, impegni sportivi (art. 28);
- interruzione della carriera per iscrizione a un altro corso di studio (art. 29);
- bonus famiglia (art. 59)
- abbreviazione di corso (art. 22) nell’anno di passaggio al part-time.
H. Il regime di tempo parziale si interrompe se:
- fai un passaggio a un altro corso di studio Sapienza (artt. 5 e 6);
- fai un cambio di ordinamento (art. 31).
Potrai presentare nuovamente la domanda di part-time a partire dal mese di novembre dell’anno successivo a quello nel quale ha fatto il passaggio di corso o il cambio di ordinamento ed entro la scadenza prevista al punto 3.
Per quanto attiene gli effetti economici, l’anno della domanda di passaggio al tempo parziale sarà considerato primo anno part-time (vedi successivo punto 5); mentre l’anno di corso e il piano degli studi saranno determinati dalla struttura didattica, sulla base della ricostruzione della carriera.
2. Scadenze
A. Se hai già un’iscrizione a un corso di studio, ad un anno successivo al primo, devi presentare la domanda di passaggio al tempo parziale entro il 15 dicembre di ogni anno.
B. Se ti immatricoli o ti iscrivi al primo anno devi presentare la domanda entro 15 giorni naturali e consecutivi dal pagamento della prima rata dei contributi di iscrizione. La struttura didattica di norma approva le domande entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Procedura
La domanda si presenta su Infostud, con le modalità indicate sul sito di ateneo alla pagina dedicata Vai alla pagina
La domanda viene automaticamente inviata alla tua struttura didattica. La ricevuta di presentazione viene inviata al tuo indirizzo di posta elettronica istituzionale. L’esito della valutazione viene automaticamente inviato al tuo indirizzo di posta elettronica istituzionale.
4. Rimodulazione dei contributi di iscrizione
A. Il regime di tempo parziale prevede la riduzione dei contributi di iscrizione, nella misura indicata ai punti E., F., G., H.
B. La riduzione dei contributi di iscrizione si applica a partire dall’anno di iscrizione al tempo parziale e non è in nessun caso retroattiva.
C. La riduzione viene applicata sulle rate successive alla prima.
D. Gli importi indicati nella tabella dell’art. 44 del presente Regolamento non sono validi per chi opta per il tempo parziale.
E. Se hai un’iscrizione a un corso di laurea triennale, oltre alla tassa regionale e al bollo, se opti per il tempo parziale, pagherai i contributi di iscrizione nella seguente misura:
- primo e secondo anno di part-time: 90% dei contributi di iscrizione dovuti;
- terzo anno di part-time: 80% dei contributi di iscrizione dovuti;
- anni successivi di part-time: 60% dei contributi di iscrizione dovuti.
F. Se hai un’iscrizione a un corso di laurea magistrale di durata biennale, oltre alla tassa regionale e al bollo, se opti per il tempo parziale, pagherai i contributi di iscrizione nella seguente misura:
- primo anno di part-time: 90% dei contributi di iscrizione dovuti;
- secondo anno di part-time: 80% dei contributi di iscrizione dovuti;
- anni successivi di part-time: 60% dei contributi di iscrizione dovuti
G. Se hai un’iscrizione a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, oltre alla tassa regionale e al bollo, se opti per il tempo parziale, pagherai i contributi di iscrizione nella seguente misura:
- primo, secondo e terzo anno di part-time: 90% dei contributi di iscrizione dovuti;
- quarto, quinto e sesto anno di part-time: 80% dei contributi di iscrizione dovuti;
- anni successivi di part-time: 60% dei contributi di iscrizione dovuti.
H. Se hai un’iscrizione a partire dal secondo anno fuori corso a qualsiasi corso di studio, se opti per il tempo parziale, non incorri nella maggiorazione dei contributi di iscrizione indicata all'art. 68 (delibera del Consiglio di amministrazione del 19 aprile 2011). Dopo il pagamento della prima rata maggiorata, dopo il passaggio al tempo parziale, riceverai un conguaglio sulla terza rata.
I. Le riduzioni appena indicate sono valide fino al termine del periodo part-time. Se ti iscrivi fuori corso rispetto alla durata concordata, devi versare i contributi nella misura ordinaria dovuta in base all’importo Isee per il diritto allo studio universitario valido per l’anno accademico di riferimento, maggiorata del 50%, a partire dal primo anno fuori corso (delibera del Consiglio di amministrazione del 14 giugno 2011).
5. Termine di conseguimento del titolo di studio
Se ti iscrivi al tempo parziale, per conseguire il titolo di studio potrai impiegare un tempo massimo pari al doppio del percorso formativo concordato (es. se la durata concordata è di 4 anni, gli esami vanno superati entro 8 anni complessivi), fatti salvi i termini economici indicati al precedente punto 4 lettera I.
Superato tale periodo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta ed il Consiglio didattico provvederà, dopo le opportune verifiche, a determinare gli eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.
6. Laurea anticipata rispetto al tempo concordato
Se consegui il titolo di studio prima della scadenza del periodo concordato, per sostenere anticipatamente l’esame finale dovrai pagare i contributi di iscrizione dovuti per tutto il periodo concordato.
In questo caso per determinare l’ammontare (necessariamente forfettario) dei contributi si terrà conto: -
- dell’ultima dichiarazione Isee per il diritto allo studio universitario;
- dell’importo dei contributi di iscrizione previsti per l’anno accademico in cui consegui la laurea;
- della decurtazione prevista per il periodo mancante.
7. Durata del corso per il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici
L’opzione part-time non può modificare la durata normale del corso per il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata “durata normale del corso”, valida ai fini giuridici, e “durata concordata del corso”, che riguarda l’organizzazione didattica del corso stesso.