1. Cos’è il tempo parziale. Per tempo parziale o part-time si intende la possibilità data a chi non abbia la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, di concordare, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra 18 e 45 crediti (inclusi i crediti previsti per la prova finale) invece dei 60 crediti/anno previsti normalmente, onde evitare di andare fuori corso.
2. Esclusioni. Il regime di studio a tempo parziale non si applica:
- a coloro che risultano iscritti/e a Corsi di laurea dell’ordinamento ante D.M. 509/99;
- a coloro che risultano iscritti/e ai Corsi di laurea a distanza in convenzione con il “Consorzio Nettuno” e con l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (art. 26);
- a coloro che hanno terminato il tempo previsto per il conseguimento del titolo (art. 33) anche se in difetto del solo esame di laurea.
Eventuali domande presentate nei casi di esclusione saranno revocate d’ufficio.
3. Presentazione della domanda. La domanda si effettua su Infostud a partire dalle 24 ore successive al pagamento della prima rata per l’a.a. 2024-2025. Per le matricole la scadenza corrisponde alla data prevista per il pagamento della prima rata o, per i corsi che non prevedono l’accesso programmato, al 31 gennaio 2025; per gli iscritti ad anni successivi al primo la scadenza è fissata al 19 dicembre 2024. Le procedure sono indicate sul sito di ateneo alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud-procedura-part-time.
Dopo aver effettuato la procedura su Infostud la domanda viene automaticamente inviata alla Facoltà di appartenenza.
Il messaggio di avvenuta presentazione della domanda part-time sarà inviato via email all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
È possibile revocare la domanda entro 7 giorni naturali e consecutivi dal momento della presentazione.
La Facoltà approva le domande entro il 31 gennaio di ogni anno e il sistema invia l’esito della valutazione via email, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. La richiesta di opzione di tempo parziale può essere effettuata una sola volta e, dopo la relativa adesione, non è prevista la possibilità di recedere e tornare al tempo normale.
4. Riduzioni sui contributi di iscrizione. Chi ottiene l’autorizzazione al regime di tempo parziale ha diritto alla riduzione dei contributi di iscrizione, nella misura indicata nello schema di seguito riportato. La riduzione dei contributi di iscrizione si applica a partire dall’anno di iscrizione al tempo parziale e non è in nessun caso retroattiva. La riduzione viene applicata sulle rate successive alla prima. Gli importi indicati nella Tabella 1 dell’art.20 del presente Regolamento non sono validi per chi opta per il tempo parziale.
a. Corsi di laurea triennale Chi si immatricola o si iscrive ad un corso di laurea triennale, oltre la tassa regionale, paga i contributi di iscrizione nella seguente misura:
- primo e secondo anno di part-time: 90% dei contributi di iscrizione dovuti;
- terzo anno di part-time: 80% dei contributi di iscrizione dovuti;
- anni successivi di part-time: 60% dei contributi di iscrizione dovuti.
b. Corsi di laurea di laurea magistrale di durata biennale. Chi si immatricola o si iscrive ad un corso di laurea magistrale di durata biennale, oltre la tassa regionale, paga i contributi di iscrizione nella seguente misura:
- primo anno di part-time: 90% dei contributi di iscrizione dovuti;
- secondo anno di part-time: 80% dei contributi di iscrizione dovuti;
- anni successivi di part-time: 60% dei contributi di iscrizione dovuti.
c. Corsi di laurea di laurea magistrale a ciclo unico. Chi si immatricola o si iscrive ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, oltre la tassa regionale, paga i contributi di iscrizione nella seguente misura:
- primo, secondo e terzo anno di part-time: 90% dei contributi di iscrizione dovuti;
- quarto, quinto e sesto anno di part-time: 80% dei contributi di iscrizione dovuti;
- anni successivi di part-time: 60% dei contributi di iscrizione dovuti.
5. Agevolazione per i fuori corso. Coloro che nell’a.a. 2024-2025 si iscrivono fuori corso a partire dal secondo anno (es. secondo anno fuori corso, terzo anno fuori corso, ecc…) incorrono nella maggiorazione dei contributi di iscrizione indicata all'art.29 del presente Regolamento. È possibile evitare l’aumento presentando domanda di passaggio al tempo parziale con le procedure indicate nel presente articolo (Cda 19 aprile 2011). Coloro che avranno pagato la prima rata maggiorata, dopo il passaggio al tempo parziale, riceveranno un conguaglio sulla terza rata.
6. Validità delle riduzioni dei contributi di iscrizione. La quantificazione ridotta dei contributi per coloro che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; chi va fuori corso rispetto alla durata concordata, deve versare i contributi nella misura ordinaria dovuta in base all’importo Isee per il diritto allo studio universitario valido per l’anno accademico di riferimento, maggiorata del 50%, a partire dal primo anno fuori corso (Cda 14 giugno 2011).
7. Termine di conseguimento del titolo. Coloro che risultano iscritti/e al tempo parziale devono superare tutti gli esami di profitto entro un termine pari al doppio del percorso formativo concordato (es. se la durata concordata è di 4 anni, gli esami vanno superati entro 8 anni complessivi). Superato tale periodo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta ed il Consiglio didattico provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare gli eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
8. Laurea in anticipo rispetto al tempo concordato. È possibile conseguire il titolo anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere anticipatamente l’esame finale è necessario comunque aver pagato i contributi dovuti per tutto il periodo concordato.
In questo caso per determinare l’ammontare (necessariamente forfettario) dei contributi si terrà conto:
- dell’ultima dichiarazione Isee 2024 per il diritto allo studio universitario;
- dell’importo dei contributi di iscrizione previsti per l’anno accademico in cui si consegue la laurea;
- della decurtazione prevista per il periodo mancante.
9. Passaggi di corso. In caso di passaggio ad altro corso (art. 10) o in caso di cambio di ordinamento (art. 38), chi è già iscritto/a al part-time potrà presentare nuovamente la domanda a partire dal mese di novembre dell’anno successivo a quello nel quale ha effettuato il passaggio di corso o il cambio di ordinamento. Per quanto attiene gli effetti economici, nell’anno della domanda di passaggio al tempo parziale sarà iscritto/a al primo anno part-time; mentre l’anno di corso e il piano degli studi saranno determinati dai competenti organi di Facoltà, sulla base della ricostruzione della carriera.
10. Incompatibilità. Chi opta per il tempo parziale non può richiedere l’interruzione di carriera (art. 45) o il congelamento (art. 47), né può chiedere l’agevolazione relativa al bonus famiglia di cui all’art. 28 del presente Regolamento, né può richiedere, nell’anno di passaggio al part-time, l’abbreviazione di corso (art. 49).
11. Durata del corso per il riscatto ai fini pensionistici. L’opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la “durata normale del corso” per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata “durata normale del corso”, valida ai fini giuridici, e “durata concordata del corso”, che riguarda l’organizzazione didattica del corso stesso.