Lavoratrici gestanti

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO
La presente procedura è diretta a tutte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che svolgono attività che comportino esposizione ad agenti fisici (quali radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumore, vibrazioni, ecc.), ad agenti chimici (quali quelli contrassegnati con R39, R40, R42, R43, R45, R46, R47, R48, R49, R61 R63, R64 e H370, H351, H334, H317, H350, H340, H372/H373, H350i, H360, H361, H362 o alcuni farmaci come gli antiblastici) ed ad agenti biologici (ad esempio il toxoplasma, virus della rosolia, etc.) rischiosi per la salute della gestante e del nascituro o che, comunque, svolgono mansioni vietate ai sensi degli artt. 7 e 8 e da valutare ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 151/01.

Le lavoratrici che per il loro stato risultano destinatarie di queste norme appartengono alle categorie del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Amministrazione Universitaria ed i soggetti ad esso equiparati quali studentesse dei corsi universitari, dottorande, specializzande, tirocinanti, borsiste e soggetti ad esse equiparate che frequentano laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificatamente svolta, siano esposte a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi.

Tutte le figure sopra elencate, nelle loro rispettive funzioni di dipendente e/o equiparata, di seguito denominate “lavoratrici”, devono dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al fine di usufruire, anche temporaneamente, di tutte le cautele e le misure necessarie per la tutela e l’incolumità fisica della gestante e del nascituro. La comunicazione dello stato di gravidanza non appena accertato, è altresì obbligatoria per legge per le lavoratrici addette ad attività a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti a causa dell’impiego di sostanze radioattive o di macchine radiogene.

Ai fini della presente procedura per la definizione di Datore di Lavoro (DL) delle singole Strutture si fa riferimento al “Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”” Decreto n. 1457/2015 del 19/05/2015 – Parte I art. 2 lettera e) 

La procedura completa nella sezione "Download".

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