FAQ - Congedo retribuito per assistenza disabili
Domande frequenti
Cos’è il congedo straordinario assistenza disabile?
E’ un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni che i dipendenti possono richiedere per assistere un familiare riconosciuto disabile, in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L104/92, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Chi ha diritto alla fruizione del congedo straordinario assistenza disabile?
Spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
- Coniuge convivente/ parte dell’unione civile/ convivente di fatto
- Genitore convivente
- Figlio convivente
- Fratello o sorella conviventi
- Parente o affine entro il terzo grado
La convivenza può anche instaurarsi contestualmente alla richiesta di congedo e deve essere conservata fino alla fine del periodo.
Il diritto alla fruizione del congedo straordinario disabili non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei permessi l.104/92.
Il dipendente interessato può fare richiesta utilizzando la modulistica reperibile alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/modulistica-aosp