FAQ - Inail

L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

è un Ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall’attività lavorativa.
La legge prevede che ogni datore di lavoro pubblico o privato assicuri le persone che operano nell’ambito dell’organizzazione di cui è responsabile, per le attività che la legge stessa individua come rischiose.

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dal tipo di contratto, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari).
Nell’Università sono considerati lavoratori: il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente; le persone non inserite nell’organico occupate in lavori complementari o sussidiari; il personale degli enti convenzionati - sia pubblici che privati - che svolge l'attività presso le strutture dell'università; gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e le figure equiparate quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio.

Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore: è il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

L’infortunio sul lavoro è l’evento traumatico avvenuto per causa violenta, sul posto di lavoro o in occasione del lavoro, che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni.
La malattia professionale è una patologia contratta esercitando l’attività lavorativa e la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo del lavoratore.

 

Nell'ambito dell'organizzazione di Sapienza a chi compete l'obbligo delle comunicazioni e/o delle denunce di infortunio dei dipendenti?

Al datore di lavoro.
In Sapienza sono datori di lavoro ai fini della sicurezza, la Rettrice e i soggetti di vertice di ogni singola struttura qualificabile come unità produttiva; in particolare, sono datori di lavoro: la Direttrice Generale, i Presidi di Facoltà, il Direttore della Scuola Superiore di Studi avanzati, il Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, i Direttori di Dipartimento, il Direttore del Polo museale, il Direttore del Sistema bibliotecario e i Direttori dei Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizio.
Per la Direzione Generale, articolata in Aree alle quali sono stati conferiti autonomi poteri di gestione, organizzazione e spesa, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, i Direttori d’Area sono datori di lavoro, delegati all’attuazione di tutti gli obblighi di sicurezza di cui all’art. 18 della Legge.

È possibile delegare la trasmissione all'INAIL delle denunce obbligatorie?

Sì, nello spazio riservato a Sapienza della piattaforma telematica INAIL, il titolare dell’utenza “Datore di lavoro di Struttura P.A. in Gestione Conto Stato” può abilitare uno o più delegati all’inoltro delle denunce.

Quali sono i termini di scadenza previsti per la trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale?

In caso di infortunio il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare - esclusivamente per via telematica - la relativa denuncia/comunicazione all’INAIL, entro due giorni da quello successivo al giorno in cui ha ricevuto i riferimenti del certificato medico.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore da quando ne ha avuto notizia e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio.
Resta comunque fermo l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione telematica nei termini e con le modalità di legge.
In caso di malattia professionale il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare - esclusivamente per via telematica - la relativa denuncia all’INAIL, entro cinque giorni da quello successivo al giorno in cui ha ricevuto i riferimenti del certificato medico.
I termini sono prescritti dalla legge e sono tassativi.
Se il termine scade in un giorno festivo, la denuncia dovrà essere trasmessa entro il giorno feriale successivo a quello festivo.
La giornata del sabato è comunque considerata lavorativa.

 

Che differenza c'è tra “Comunicazione di infortunio” e “Denuncia di infortunio”?

Sono due adempimenti ugualmente obbligatori, ma diversi per finalità.
La comunicazione ha fini statistici e informativi: i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati vengono trasmessi tramite l’INAIL al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INAIL una comunicazione di infortunio, entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del relativo certificato medico, quando la prognosi di assenza dal lavoro va da uno a tre giorni escluso quello dell’evento.
La denuncia ha finalità assicurative e tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dal duo dipendente. 
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INAIL una denuncia di infortunio, entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del relativo certificato medico, quando la prognosi di assenza dal lavoro è superiore a tre giorni escluso quello dell’evento.

Quali sono gli obblighi del dipendente che incorra in un evento di infortunio sul lavoro?

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro (Preside della Facoltà, Direttore del Dipartimento/Centro/Area presso cui è assegnato in servizio) i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Chi può rilasciare la certificazione medica di un infortunio lavorativo? E di una malattia professionale?

Ogni medico o struttura sanitaria che presta la prima assistenza ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale può rilasciare la relativa certificazione.
Nell’accezione di struttura sanitaria e medico rientra qualunque medico, ossia medico del lavoro, pronto soccorso, ospedale, medico di famiglia, etc. che presti la prima assistenza intesa quale "prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base, ad un lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale”.

L'infortunio di uno studente dell'Ateneo deve essere denunciato all'INAIL?

Soltanto nel caso in cui lo studente sia incorso nell’evento lesivo durante lo svolgimento di attività pratiche e/o di laboratorio didattico, di ricerca o di servizio.
In particolare sono considerati laboratori anche i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime ecc.

In caso di malfunzionamenti del servizio online nella piattaforma informatica INAIL, come si procede per adempiere all'obbligo di invio delle comunicazioni e/o delle denunce?

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line le comunicazioni o le denunce dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Sede INAIL competente per territorio individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL (sezione ATTI E DOCUMENTI > Moduli e modelli > Prevenzione) e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema.

In caso di errore nella compilazione del modulo online, si può rettificare una denuncia già inoltrata telematicamente?

No. Qualsiasi rettifica e/o integrazione deve essere trasmessa via PEC alla Sede INAIL competente per territorio.

Quali conseguenze comporta l’omissione o il ritardo nell’invio di una denuncia?

Il datore di lavoro incorre nelle sanzioni previste per mancata / tardiva / incompleta / inesatta denuncia, il cui importo verrà stabilito dalla Sede INAIL competente in base alla gravità della violazione.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della denuncia d’infortunio superiore ai tre giorni o della denuncia di malattia professionale prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.290,00 ad un massimo di 7.745,00 euro.

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