FAQ - Permessi allattamento e controlli prenatali

Domande frequenti

Che cosa sono i permessi allattamento?

La madre lavoratrice, durante il primo anno di vita del bambino ha diritto a due periodi di riposo, della durata di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. 
Il riposo è di un’ora soltanto quando l’orario di servizio è inferiore alle sei ore.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
La medesima disciplina si applica anche in caso di adozione o affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.
I periodi di riposo sono considerati ore lavorate a tutti gli effetti e sono retribuiti per intero.

Il padre può usufruire dei permessi allattamento?

Il padre lavoratore può usufruire del permesso allattamento solo nei seguenti casi:

  • quando i figli sono affidati al solo padre;
  • quando la madre lavoratrice dipendente rinuncia e non se ne avvale;
  • quando la madre non è lavoratrice dipendente;
  • in caso di morte o grave infermità della madre.

Inoltre il padre ha comunque diritto ai permessi anche se la madre non svolge alcuna attività lavorativa.

 In cosa consistono i permessi per controlli prenatali?

Per le lavoratrici gestanti, sono previsti permessi retribuiti illimitati per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite medico-specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. 
La durata del permesso include sia il tempo della visita e che quello impiegato per raggiungerla e per rientrare alla sede di lavoro.  Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici devono produrre la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.

© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002