FAQ - Permessi retribuiti Legge 104/1992
Domande frequenti
A chi spettano i permessi L. 104/92?
Il dipendente, riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104 del 1992 può richiedere di fruire di permessi retribuiti nella misura massima di 3 giorni mensili o di 2 ore giornaliere.
Può altresì fare richiesta di fruizione dei permessi legge 104/92 anche il lavoratore dipendente, , per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. In questo caso i permessi possono essere fruiti nella misura massima di 3 giorni o, ad ore, nella misura massima di 18 ore mensili, salvo riproporzionamento in caso di part time verticale.
Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
Il dipendente interessato può fare richiesta utilizzando la modulistica reperibile alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/modulistica-aosp
Il modulo compilato in ogni sua parte deve essere trasmesso alla casella presenze@uniroma1.it allegando altresì copia del verbale rilasciato dall’INPS oscurato nella diagnosi (omissis) o decreto di omologa emesso dal Tribunale e copia del documento di identità della persona da assistere.
È possibile assistere più di una persona disabile?
Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In questo caso i permessi si cumula in base al numero dei disabili assistiti.
Gli effetti del verbale rivedibile possono essere prorogati?
I lavoratori titolari che fruiscono dei permessi L.104/92 in caso di verbale soggetto a revisione possono continuare a fruire dei tre giorni o delle ore di permesso mensili, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione.
A conclusione dell’iter di verifica in caso di riconferma della situazione di handicap grave, in dipendente dovrà presentare nuova domanda per la fruizione dei benefici allegando il nuovo verbale.