Art. 34 - ISCRIZIONE A CORSI DI “VECCHIO ORDINAMENTO”: NORME, VARIAZIONI DEI CONTRIBUTI E DECADENZA

 

1.     Requisiti e condizioni

La dicitura “vecchio ordinamento” si riferisce ai corsi di studio precedenti alla riforma ministeriale attuata con il Decreto Ministeriale 509/99.

2.     Costi

Se hai un’iscrizione attiva a un corso di vecchio ordinamento dovrai versare i contributi di iscrizione maggiorati del 50% sull’importo previsto.

3.      Cambio di ordinamento

  1. Per non avere la maggiorazione puoi chiedere il cambio di ordinamento con le modalità previste all’art. 31.
     
  2. Per il cambio di ordinamento verso corsi ad accesso programmato è necessario rispettare le seguenti condizioni, salvo diverse previsioni delle strutture didattiche:
  • lauree triennali: per l’ammissione al secondo anno devi avere almeno 40 crediti riconoscibili;
  • lauree magistrali: per l’ammissione al secondo anno devi avere almeno 200 crediti riconoscibili (180 + 20) e devi conseguire la laurea triennale.

      C. Il riconoscimento dei crediti, sulla base degli esami svolti, e il passaggio ai corsi D.M. 270/04 avviene in base alle tabelle di conversione predisposte dalle Facoltà.

4.      Decadenza

  1. Incorri nella decadenza se hai un’iscrizione a un corso di vecchio ordinamento e non sostieni esami per otto anni accademici consecutivi. Fanno eccezione le lauree non abilitanti per cui la validità degli esami è prorogata ad anni dieci, come stabilito dall’art. 149 del R.D. n. 1592 del 31/08/1933 e dalla successiva Legge n. 15 del 21/02/2025.
     
  2. La decadenza si applica indipendentemente dal pagamento dei contributi.
     
  3. La decadenza avviene d’ufficio: l’Università non è tenuta a comunicare in modo diretto la condizione di decadenza, né a segnalarti l’avvicinarsi della decadenza.
     
  4. Non incorri nella decadenza se ricadi in almeno una delle seguenti situazioni:

D1.     Hai superato tutti gli esami di profitto e sei in debito soltanto dell’esame di laurea. In questo caso puoi accedervi in qualunque momento, purché rinnovi l’iscrizione.

D2.     Hai riportato una bocciatura a un esame di profitto entro il 31 gennaio dell’ottavo anno accademico successivo alla data di registrazione dell’ultimo esame di profitto sostenuto (decimo anno accademico per le lauree non abilitanti).

D3.     Hai fatto un cambio di ordinamento secondo quanto previsto dall’art. 31.

D4.     Hai fatto un passaggio a un altro corso di studio di ordinamento D.M. 270/04 secondo quanto previsto dall’art. 6.

  1. In caso di decadenza, puoi richiedere la restituzione del diploma di maturità, se l’hai consegnato quando hai fatto l’immatricolazione. Per ritirare il diploma devi prendere un appuntamento con la segreteria amministrativa, da concordare via email.
    Nota: i diplomi in originale sono stati depositati in segreteria solo fino all’anno 1999.
     
  2. Dopo la decadenza, se vuoi, puoi iscriverti nuovamente a un corso di studio di ordinamento D.M. 270/04, seguendo le procedure contenute nel bando/avviso che ne regola l’accesso e chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti nel corso di vecchio ordinamento con le modalità indicate all’art. 22 punto 4 lett. b.

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