Mancata nomina del RUP
Quesito: con riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, si chiede se in caso di mancata nomina del RUP, possa ipotizzarsi una determina a contrarre che non menziona il RUP, procedendo, quindi, con una investitura implicita.
Risposta: in caso di mancata nomina del RUP, l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 15 del Codice, prevede che l’incarico sia svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente. Dunque, qualora sia assente un atto formale di nomina, il RAD dovrà svolgere tale compito. In ogni caso, il nominativo del RUP, ancorché non formalmente nominato, deve essere indicato nell’avviso di indizione della gara o nell’invito a presentare offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.