Art. 24 - SERVIZI PER I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO - DSA

 

1.    Dichiarazione di Dsa su Infostud. Gli studenti e le studentesse con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) seguono le norme di iscrizione previste per la generalità degli studenti e devono dichiarare il proprio status su Infostud.

2.    Riconoscimento di Dsa. Per il riconoscimento del Dsa è necessario presentare al Servizio dedicato presso Il Settore studenti con disabilità e DSA un certificato con la diagnosi di Dsa rispondente ai criteri della Consensus Conference (2011), che riporti i codici nosografici e la dicitura esplicita del Dsa e contenga le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l’indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza.

Sono validi i certificati rilasciati dalle strutture del Ssn o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. Come previsto dalla Legge n. 170 del 2010 e dal successivo Accordo Stato‐Regioni del 24/07/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

3.    Esonero per studenti e studentesse con Dsa. Coloro che risultano iscritti al primo anno o ad anni successivi al primo, in possesso di certificato con la diagnosi di Dsa di cui al precedente comma 2 sono tenuti ogni anno al pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo pari a 16 euro, ai sensi della delibera del Consiglio di amministrazione del 22 luglio 2021. Le modalità operative per richiedere l’esenzione e le informazioni sui documenti da produrre per ottenere l’esenzione sono indicate nella pagina web dedicata, sul sito di ateneo https://www.uniroma1.it/it/node/136569 .

L’esenzione è prevista anche per l’iscrizione a Corsi singoli di cui all’art. 41 del presente Regolamento (delibera Cda del 28 ottobre 2021).

4.    Non retroattività dell’agevolazione. Per coloro che risultano iscritti ad anni successivi al primo l’agevolazione economica di cui al presente articolo ha effetto dal momento della presentazione della domanda e non può essere retroattiva se non per l’anno accademico in corso, tenendo conto della data di presentazione della domanda per il riconoscimento della disabilità.

5.    Multe. Gli studenti e le studentesse di cui al comma 2 sono tenuti/e al pagamento di eventuali multe (nella misura ordinaria) per tardivi o mancati pagamenti.

6.    Isee 2023. Gli studenti e le studentesse di cui al comma 2 del presente articolo non sono tenuti/e a far acquisire il proprio valore Isee 2023 per il diritto allo studio universitario su Infostud.

7.    Servizio Counseling Dsa di Ateneo. Il monitoraggio delle carriere degli studenti con DSA è supportato dal Servizio Counseling DSA di Ateneo in collaborazione con i/le docenti referenti delle rispettive Facoltà.

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo servizio.dsa@uniroma1.it

Ulteriori notizie sul sito della Sapienza al seguente indirizzo web https://www.uniroma1.it/it/node/136569 .

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