Cessione indennità di buonuscita

L’art. 2, comma 49, del decreto legge 29.12.2010, n.225 aggiunto dalla legge di conversione 26.2.2011, n.10, ha reso cedibili, in tutto o in parte, i trattamenti di fine servizio esclusivamente nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale e la loro effettiva e completa erogazione agli aventi diritto.
L’INPDAP, con circolare n.12 del 28.6.2011, ha fornito le modalità procedurali relative alla cessione dell’indennità di buonuscita [TAG]. La norma è entrata in vigore il 27.2.2011 e, pertanto, è applicabile ai contratti di cessione stipulati non prima di detta data e non prima del collocamento a riposo.
Al fine di conoscere l’importo cedibile dell’indennità di buonuscita, l’interessato deve fare richiesta alla sede INPDAP territorialmente competente (per il personale di questa Università la richiesta deve essere indirizzata alla sede di Roma 3 – Via Carlo Spegazzini 66 – 00156 Roma), non prima della cessazione dal servizio, che certificherà il credito cedibile. A tal fine l’INPDAP ha predisposto debito modulo.
Possono essere cessionari dei TFS le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993.

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