Prolungamento dell'a.a. 2019-2020
Le disposizioni della Legge 26 febbraio 2021, n. 21
La Legge 26 febbraio 2021, n. 21 dispone che “in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo (...) l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all'a.a. 2019-2020 è fissata al 15 giugno 2021. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove” (art. 6, co. 7-bis).
Per chi ha conseguito la laurea entro il 31 marzo o entro il 15 giugno 2021
Con riferimento alle lauree che sono terminate il 31 marzo 2021 le segreterie stanno effettuando tutti i controlli necessari per individuare coloro che beneficiano del prolungamento dell’anno accademico e possono conseguire il titolo nell’a.a. 2019-2020. Si sta provvedendo d’ufficio:
- alla cancellazione dell'eventuale iscrizione all'anno accademico 2020-2021 e alla disposizione dei rimborsi dovuti, che dovranno essere riscossi necessariamente dopo il conseguimento della laurea;
- alla variazione dell’anno accademico di conseguimento del titolo di studio (2019-2020); alla convalida di eventuali esami sostenuti nel 2020-2021 come esami validi per il 2019-2020;
- all’inserimento, sui certificati, di un’apposita dicitura riferita agli esami convalidati per effetto della Legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Coloro che si sono laureati entro il 31 marzo o entro il 15 giugno 2021 nell’a.a. 2019-2020 sono esentati dal pagamento dei contributi di iscrizione all’anno 2020-2021, compresa la tassa regionale.
I rimborsi dei contributi versati saranno erogati attraverso le seguenti modalità:
- importi superiori a mille euro: pagamento tramite bonifico (la normativa vigente prevede il pagamento con mezzi tracciati);
- importi inferiori a mille euro per studenti che hanno dichiarato l'Iban: pagamento tramite bonifico;
- importi inferiori a mille euro per coloro che non hanno dichiarato l'Iban: sarà inviata una mail da parte del Settore Gestione flussi di cassa - Area Contabilità finanza e controllo di gestione - nella quale sarà comunicata la possibilità di presentarsi presso una qualunque filiale Unicredit con documento di riconoscimento e codice fiscale per il rimborso in contanti.
Gli uffici preposti dell'Ateneo si stanno adoperando per rendere il più celere possibile la procedura di rimborso.
Chi non beneficia del prolungamento dell’anno accademico
Non beneficiano di questa disposizione i laureandi e le laureande che entro il 15 giugno concludono la loro carriera in corso: tali studenti si laureeranno nell’anno accademico 2020-2021 perché non può essere abbreviato il tempo previsto per legge per il conseguimento del titolo di studio (3 anni per le triennali, 2 anni per le lauree magistrali, 5 o 6 per le le lauree magistrali a ciclo unico). Allo stesso modo non beneficia del prolungamento dell’anno accademico chi ha optato per il part-time ed entro il 15 giugno 2021 termina il tempo concordato per il conseguimento della laurea.
I laureandi e le laureande in corso che conseguiranno il titolo entro il 31 marzo 2021 nell’a.a. 2020-2021 sono esentati/e dal pagamento dei contributi di iscrizione all’anno 2020-2021 di pertinenza dell’ateneo, come previsto dal Decreto rettorale n. 94224 del 18/12/2020. Sono dovuti l’imposta di bollo e la tassa regionale.
Per le lauree conseguite dopo il 31 marzo 2021, nell’a.a. 2020-2021, sono dovute tutte e tre le rate.