Iter ai fini della richiesta di un “prestito con cessione del quinto stipendiale” o di un “prestito con delega”

  1. Il dipendente delega l’istituto di credito ai fini della richiesta del “certificato di stipendio” all’ufficio stipendi dell’Ateneo;
  2. l’ufficio stipendi invia il certificato di stipendio all’istituto di credito fornendo i dati stipendiali ed evidenziando l’eventuale coesistenza di altri prestiti/pignoramenti in capo al dipendente;
  3. Emissione atto di benestare; qualora in capo al dipendente fosse già presente un prestito avente stessa natura di quello che viene richiesto al momento, l’atto di benestare è subordinato alla “liberatoria” dell’eventuale istituto di credito con cui il dipendente abbia già in atto una cessione o delegazione, con la quale si dichiara l’estinzione della stessa per poter procedere con l’accensione del nuovo prestito.

Si rammenta che gli impiegati dipendenti dallo Stato possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni.

E’ inoltre importante sottolineare che le richieste delle delegazioni di pagamento possono essere accettate dall’Amministrazione Universitaria solo qualora vengano accese con istituti di credito che abbiano stipulato una “convenzione” con Sapienza.

Per eventuali riferimenti normativi di carattere generale si invita l’utenza alla lettura del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180.

Area Contabilità, Finanza e Stipendi

Ufficio Stipendi

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Castaldo Diego

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