Iter ai fini della richiesta di un “prestito con cessione del quinto stipendiale” o di un “prestito con delega”

  1. Il dipendente può richiedere autonomamente o delegare l’istituto di credito ai fini della richiesta del “certificato di stipendio”.
    In entrambi i casi la richiesta dovrà pervenire all’indirizzo pec: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
    qualora non si disponga di una PEC, è possibile effettuare l'invio mediante la posta elettronica istituzionaledaprotocollare.titulus@uniroma1.it ;
     
  2. l’ufficio Stipendi entro 30 giorni procederà all’invio del certificato di stipendio all’istituto di credito e/o al dipendente stesso fornendo i dati stipendiali ed evidenziando l’eventuale coesistenza di altri prestiti/pignoramenti in capo al dipendente.
     
  3. Il certificato di stipendio prodotto avrà durata 90 giorni entro i quali sarà eventualmente possibile sottoscrivere un contratto di cessione/delegazione*. 
    Si precisa che una volta sottoscritto un contratto sarà cura della finanziaria trasmetterlo all’Amministrazione tramite l’indirizzo pec: protocollosapienza@cert.uniroma1.it;
  4. Alla ricezione del contratto corredato di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, incluse le polizze assicurative vita e credito, l’Ufficio Stipendi darà riscontro entro i successivi 30 giorni rilasciando il relativo benestare.
     
  5. Emissione atto di benestare: qualora in capo al dipendente fosse già presente un prestito avente stessa natura di quello richiesto, l’atto di benestare è subordinato alla “liberatoria” dell’eventuale istituto di credito con cui il dipendente abbia già in atto una cessione o delegazione, con la quale la società finanziario e/o istituto di credito dichiara l’estinzione della stessa per poter procedere con l’accensione del nuovo prestito.
    Sarà cura della società finanziaria e/o istituto di credito a cui il dipendente ha effettuato richiesta di nuovo prestito impegnarsi a fornire la suddetta liberatoria.
    Si rammenta che gli impiegati dipendenti dallo Stato possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni.

    * E’ inoltre importante sottolineare che le richieste delle delegazioni di pagamento possono essere accettate dall’Amministrazione Universitaria solo qualora vengano accese con istituti di credito che abbiano stipulato una “convenzione” con Sapienza.
    Si rimanda al seguente link per l’elenco delle convenzioni attive: Convenzioni per delegazioni di pagamento | Sapienza Università di Roma
    Per eventuali riferimenti normativi di carattere generale si invita l’utenza alla lettura del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180.

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