Rassegna giurisprudenziale
LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE SUL TFS ALLA LUCE DELLA RECENTE ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 25 DEL 5 MARZO 2026
Il trattamento di fine servizio (TFS) – e, per alcune categorie di dipendenti pubblici, il trattamento di fine rapporto (TFR) – costituisce una componente essenziale della retribuzione differita, con una funzione sia retributiva sia previdenziale.
Nel tempo, la disciplina applicabile ai dipendenti pubblici e, quindi, anche al personale universitario, ha conosciuto un progressivo irrigidimento, con l’introduzione di meccanismi strutturali di differimento e rateizzazione non accompagnati da un sistema di adeguamento degli importi all’andamento dell’inflazione.
Tali scelte normative hanno dato luogo a un articolato contenzioso che ha portato la Corte Costituzionale a pronunciarsi in più occasioni con sentenze c.d. monito, le quali, pur se non vincolanti per il Legislatore né per la Corte stessa, hanno evidenziato la necessità di rimuovere le disposizioni che compromettano la funzione retributiva e previdenziale del TFS, ledendo il diritto costituzionale della giusta retribuzione.
Tale necessità è sostenuta anche da alcuni autori, che mettono in luce altresì “l’intollerabilità e ingiustificatezza sul piano dell’equità sostanziale della differenziazione di trattamento rispetto alla situazione dei lavoratori privati” (Emilio Roccini, Quando i nodi vengono al pettine. I tar interrogano di nuovo la consulta sulla dilazione del TFS in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro – ISSN 0025-4959 Giappichelli)
Le pronunce in questione, fino all’ultima del 2026 (n. 25) pur non potendo porre rimedio al rilevato vulnus - in quanto l’individuazione delle soluzioni necessarie “attinge alla discrezionalità del legislatore” - hanno tuttavia ribadito la necessità di una riforma ormai divenuta improcrastinabile
Veniamo quindi, nello specifico, all’analisi delle singole pronunce, in attesa dell’intervento del legislatore.
I PRECEDENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Corte cost., sentenza, 25/06/2019, n. 159
- Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 140 del 1997 e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevedono un pagamento rispettivamente differito (ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro) e rateale (fino a tre rate annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione) dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici nelle ipotesi diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Il lavoro pubblico non è assimilabile al lavoro privato, in quanto incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.); il legislatore pertanto ben può, nel suo apprezzamento discrezionale, adottare misure che, come la disincentivazione dei pensionamenti anticipati, tengano conto anche delle esigenze di finanza pubblica. Nel caso di specie l'intervento del legislatore - che si colloca in una congiuntura di grave emergenza economica e finanziaria - non valica i limiti posti dai princìpi di ragionevolezza e di proporzione, in quanto si fonda su un presupposto non arbitrario (scoraggiare le cessazioni anticipate del rapporto di lavoro), è temperato da talune deroghe per situazioni meritevoli di particolare tutela (cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente) e prevede una graduale progressione delle dilazioni (via via più ampie con l'incremento delle indennità, in modo da favorire i beneficiari dei trattamenti più modesti. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Corte Cost., sentenza, 23/06/2023, n. 130 (3 massime)
- È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, come convertito, e dell'art. 12, comma 7, del D.L. n. 78/2010, come convertito, nella parte in cui prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione del versamento di tali prestazioni, in contrasto con la garanzia costituzionale della giusta retribuzione, poiché, pur essendo il termine dilatorio di dodici mesi oggi non più rispettoso né del requisito della temporaneità, né dei limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, il bilanciamento spetta alla discrezionalità del legislatore, che comunque deve provvedervi in tempi non più differibili.
- Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono il differimento e la rateizzazione del versamento dei Trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici. Tali norme sono illegittime (con riferimento alla cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età) per violazione dei principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, ma la Corte non può, allo stato, porvi rimedio, in quanto il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del Legislatore.
- Le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico vanno ricondotte, anche grazie al ruolo rilevante dell'autonomia collettiva, al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 cod. civ. Esse costituiscono una componente del compenso conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, che come tale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore. Pertanto, la natura retributiva attira tali prestazioni nell'ambito applicativo dell'art. 36 Cost. La garanzia della giusta retribuzione (art. 36 Cost.) si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione. Il trattamento di fine servizio, in particolare, viene infatti corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione. In ciò si realizza la funzione previdenziale, che concorre con quella retributiva. La legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti, i quali devono essere eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso. (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, sez. terza quater, in riferimento all'art. 36 Cost. dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come conv., e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., che prevedono rispettivamente il differimento fino a 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e la rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio. Il t.f.s. costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale, cosicché non è da escludersi in assoluto che, in situazioni di grave difficoltà finanziaria, il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla sua tempestiva corresponsione. Tuttavia, tale intervento è vincolato sia al rispetto del criterio della ragionevolezza della misura prescelta e della sua proporzionalità, che alla durata della misura. Il, sia pur più breve, differimento censurato non realizza invece un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento, da un lato, e al pareggio di bilancio, dall'altro. Esso inoltre rischia di vanificare anche la funzione previdenziale propria di tali prestazioni, poiché il sensibile incremento della pressione inflazionistica in corso acuisce l'esigenza di salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita. Né può ritenersi satisfattiva la disciplina dell'anticipazione della prestazione, ex art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come conv., o l'anticipazione istituita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS 9 novembre 2022, n. 219, che si limitano a riconoscere la facoltà di evitare la percezione differita dell'indennità accedendo però a un finanziamento oneroso di cui lo stesso lavoratore sopporta il costo. Al vulnus costituzionale riscontrato non può, allo stato, porsi rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore. Deve, infatti, considerarsi il rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto comporta. La discrezionalità di cui gode il legislatore deve, tuttavia, ritenersi temporalmente limitata. La lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame esige un intervento riformatore prioritario, che contemperi l'indifferibilità della reductio ad legitimitatem con la necessità di inscrivere la spesa da essa comportata in un organico disegno finanziario che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria).
L’ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 25 DEL 5 MARZO 2026
L’ordinanza n. 25/2026 interviene a seguito delle recenti modifiche introdotte dall’art. 1, comma 198, della Legge n. 199 del 2025 che ha ridotto di tre mesi il termine per la liquidazione del TFS di cui all’art. 3, comma 2 del D.L. 28.03.1997 n. 79, come convertito (termine di liquidazione che passa dai precedenti 12 mesi agli attuali 9 mesi a partire dal 1° gennaio 2027). Resta fermo il successivo termine di tre mesi per la corresponsione del TFS da parte dell’INPS.
Corte Cost., Ordinanza, 05/03/2026, n. 25
- Sono rinviate all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 79 del 1997 (convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140) nella parte in cui prevede che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, l'Ente erogatore liquida il Trattamento di fine servizio decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e che alla corresponsione dell'importo agli aventi diritto lo stesso Ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi e la questione dell'art. 12, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che disciplina il pagamento rateale a soglie crescenti), sollevate in riferimento agli artt. art. 36 Cost. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. Cedu. Entro la data dell'udienza il Legislatore dovrà provvedere secondo le indicazioni già fornite dalla Corte con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, non essendo sufficienti gli interventi sino ad ora messi in atto.
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Anche quest’ultima pronuncia ribadisce l’impossibilità di disporre la caducazione delle disposizioni censurate, confermando la necessità di rimettere alla discrezionalità legislativa la definizione della “gradualità con cui il pur indefettibile intervento debba essere attuato” in considerazione del “temporaneo ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa”. Il tutto in una logica di leale e dialettica collaborazione istituzionale che rende doveroso consentire allo stesso legislatore di individuare le misure più idonee a “contemperare la indifferibile necessità di un intervento legislativo al fine della reductio ad legitimitatem con l’esigenza di pianificare la distribuzione temporale dell’incremento del fabbisogno di cassa ad esso correlato”.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, in questa occasione, non si pronuncia con sentenza dichiarando inammissibili le questioni proposte, ma “avvalendosi dei propri poteri di gestione del processo costituzionale, dispone il rinvio del giudizio fissando una nuova udienza di discussione” (udienza 14 gennaio 2027) all’esito della quale “potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione dei meccanismi dilatori di cui si tratta”
Giudici rimettenti:
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Ordinanza, 07/08/2025, n. 350
T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, Ordinanza, 25/02/2025, n. 4169
T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, Ordinanza, 15/02/2025, n. 105
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 3, comma 2 del D.L 28 marzo 1997 n. 79 (conv. con modif. in L. 28.05.1997 n. 140)
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica Capo II Disposizioni finanziarie
TESTO VIGENTE (modifica del 2025, introdotta dall’art. 1, comma 198 della legge 30.12.2025 n. 199) con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data
Art. 3, comma 2 “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
MODIFICA del 2013 (introdotta dall’art. 1, comma 484 lett.b) della legge 27.12.2013 n. 147)
Art. 3, comma 2 “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
MODIFICA del 2011 (introdotta dall’art. 1, comma 22, lett. a) del D.L. 13.08.2011 n. 138, conv. in L.14.09.2011 n. 148)
Art. 3, comma 2 “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
TESTO ORIGINARIO del 1997
Art. 3, comma 2 “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
Art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. con modif. in L. 30.07.2010 n. 122)
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
CAPO III CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA
TESTO VIGENTE (modifica del 2013, introdotta dall’art. 1, comma 484 lett.a) della legge 27.12.2013 n. 147)
Art. 12, comma 7 “A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo
TESTO ORIGINARIO DEL 2010
Art. 12, comma 7 “A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo