Art. 14 - GARANTI DELLA COMUNITà STUDENTESCA

 

1.      Garante di ateneo e di Facoltà

Lo Statuto della Sapienza, all'art. 6, prevede l'istituzione del garante della comunità studentesca, sia a livello di Ateneo, sia a livello di Facoltà, che ha l’autorità e il compito di intervenire per segnalare disfunzioni e limitazioni dei diritti.

Il garante di Università riunisce periodicamente i garanti di Facoltà ed ha l’autorità di consultare le rappresentanze studentesche negli organi collegiali e le persone responsabili delle strutture, se opportuno.

Il garante relaziona semestralmente al Rettore ed al Senato Accademico.
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2.      Consigliera di fiducia

La figura della consigliera di fiducia, in base al Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali di Sapienza, ha il compito di fornire consulenza e assistenza alle vittime e di contribuire alla soluzione dei casi che le vengono sottoposti, per prevenire e fronteggiare possibili situazioni di molestie legate al genere che possono verificarsi nelle relazioni di studio e di lavoro.
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