FAQ - Permessi retribuiti

Domande frequenti

 

Quali permessi retribuiti vanno debitamente documentati per la loro fruizione?

I permessi retribuiti da documentare sono: 

- 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami; 
- 3 giorni ad evento di lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso; 
 - 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data dell’evento.
 - permessi donatori sangue e di midollo osseo;
- 3 giorni di permesso per documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado. 

Come possono essere fruite le 18 ore di permessi per particolari motivi personali o familiari? 

-    I permessi per particolari motivi non possono essere fruiti per frazioni inferiori ad una sola ora; 
-    Non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi fruiti ad ore ad eccezione dei permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/92 e dei permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. 151/01.
-    possono essere fruiti anche a copertura dell’intera giornata lavorativa e, in tale caso, computati convenzionalmente in 6 ore, indipendentemente dall’orario previsto in quella giornata; 
-    sono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. 
 - sono concessi a domanda del dipendente compatibilmente con le esigenze di servizio e l’eventuale 
 diniego deve essere debitamente motivato.

Come possono essere fruite le 18 ore di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici?

- I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, possono essere fruiti sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Nel caso di fruizione per l’intera giornata l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è pari all’orario che il dipendente avrebbe dovuto effettuare in quella giornata. 
- I permessi devono essere giustificati mediante attestazione, anche in ordina all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura dove è stata svolta la visita o la prestazione.
- i permessi non possono essere usati nella stessa giornata con altre tipologie di permessi fruibili ad ore o con riposi compensativi fruiti ad ore, tranne nel caso in cui le ore residue di permesso non siano sufficienti a coprire l’intera durata dell’assenza. Fanno eccezione al divieto i permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/92 e dei permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. 151/01.
- sono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
- l’intera giornata di visita specialistica è equiparata all’assenza per malattia ai fini del periodo di comporto e soggetta alla decurtazione Brunetta (art. 71, D.L. 112/2008).

Quante sono le ore di permesso orario a recupero e come si utilizzano nella giornata? 

 - Il dipendente dispone in ciascun anno solare di 36 ore di permessi orari a recupero.
 - i permessi non possono eccedere la metà dell’orario di lavoro giornaliero.
 - il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo per le Aree degli operatori collaboratori e funzionari ed entro il trimestre successivo per l’Area delle Elevate Professionalità. 

Il credito orario accumulato entro quando va fruito?

Il credito accumulato nel trimestre, per un massimo di 15 ore, può essere utilizzato entro il primo mese successivo alla chiusura del trimestre stesso, ed entro il trimestre successivo per l’Area delle Elevate Professionalità.

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