Responsabile delle Attività di Didattica e Ricerca in Laboratorio (RADRL)
Il D.M. 363/98, all'art. 2 comma 5, recita:
"Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio".
ove per Laboratorio, al comma 3, si definisce:
"luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di
lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.
Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche,
geologiche, marittime.
I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria."
I RADRL: Dirigenti o Preposti?
In forza del D.R. 1457/15, ed in conformità a quanto previsto dal combinato disposto tra D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e D.M. 363/98, i RADRL di Ateneo sono:
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"Dirigenti" ai sensi dell'art. 2 c.1 lettera d) del D.Lgs. 81/2008, qualora risponda alla seguente definizione: "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
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"Preposti" ai sensi dell'art. 2 c.1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008, qualora risponda alla seguente definizione: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".
Semplificando un RADRL, quando opera come coordinatore di un gruppo, deve essere considerato:
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"Dirigente" ai sensi dell'art. 2 c.1 lettera d) del D.Lgs. 81/2008, qualora organizza una o più attività di didattica e ricerca in laboratorio, e vigila sulla loro esecuzione;
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"Preposto" ai sensi dell'art. 2 c.1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008, qualora NON organizza alcuna attività di didattica e ricerca in laboratorio, ma sovrintende all'esecuzione di una o più attività di laboratorio, secondo le direttive ricevute da colui che ha organizzato l'attività (tipicamente un altro RADRL - Dirigente), e controlla la corretta esecuzione da parte degli altri componenti del gruppo.
Organizzare un' attività di didattica e ricerca in laboratorio può essere inteso, ad esempio, come:
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definire gli obiettivi dell'attività;
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definire le risorse da impiegare
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definire i processi;
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definire le attrezzature da utilizzare;
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definire i luoghi in cui effettuare l'attività;
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definire il cronoprogramma dell'attività;
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disporre l'avvio dell'attività;
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disporre la conclusione dell'attività..
(elenco indicativo ma non esaustivo)
PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI RADRL
Il D.M. 363/98 definisce i compiti assegnati ai RADRL negli articoli 5 e 6
OBBLIGHI DI LEGGE PER I RADRL
Art.5 - obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio
1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti
dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2,
articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sulla base della valutazione dei rischi;
c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
Art.6 - formazione ed informazione
1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in
laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
PROCEDURE DI RIFERIMENTO PER I RADRL
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE ATTIVITA' DI DIDATTICA E DI RICERCA IN LABORATORIO
I RADRL, assieme al Datore di Lavoro, all'inizio di ogni nuova attività di Didattica e Ricerca in laboratorio, provvedono a:
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Identificare le fasi di lavoro che compongono l'attività;
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Identificare le sostenze chimiche e gli agenti biologici da utilizzare per l'attività;
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Identificare le attrezzature da utilizzare;
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Identificare i pericoli e valutare i rischi relativi a ciascuna attività;
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Identificare l'elenco degli esposti al rischio;
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Individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare;
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Individuare i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) da utilizzare
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Individuare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari.
AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il RADRL, in occasione di qualsiasi modifica dei locali assegnati e/o delle attività svolte nell’ambito della propria Unità Produttiva (nuove attività, introduzione di nuove sostanza chimiche o agenti biologici, installazione di nuove attrezzature e/o macchinari, ecc.) che modifichi i livelli di rischio preesistenti, informa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai fini dell’aggiornamento della valutazione del rischio e delle misure di prevenzione e protezione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I RADRL ed i Responsabili Tecnici di Laboratorio (RTL), verificano che siano stati distribuiti, in maniera formalizzata e secondo quanto previsto dalla procedura P004_C Dispositivi di Protezione individuali, idonei Dispositivi di Protezione Individuale, a ciascun lavoratore in conformità a quanto previsto dal DVR.
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 81/08
Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati (cfr. art. 6, comma 2, D.M.363/98).
Il RADRL verifica che tutto il personale, dipendente ed equiparato, che accede i laboratori como sopra definiti, sia stato informato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 81/08, secondo le modalità definite dalla procedura P009_C - Informazione Lavoratori
FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 E DELL’ACCORDO STATO REGIONI 2011
Il RADRL verifica che tutto il personale, dipendente ed equiparato, che accede i laboratori como sopra definiti, sia stato formato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 81/08, secondo le modalità definite dalla procedura P010_C - Formazione Lavoratori.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 E DELL’ACCORDO STATO REGIONI 2011
I RADRL, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro (cfr. art. 6, comma 1, D.M. 363/98).
Per le modalità di effettuazione dei corsi fare riferimento alla procedura P010_C - Formazione Lavoratori.
CONTROLLI OPERATIVI PERIODICI DEI LUOGHI DI LAVORO
Il RADRL ha il compito di sorvegliare e verificandone l'operato di tutto il personale, dipendente ed equiparato, che accede i laboratori, affinché si attenga alle istruzioni ricevute (cfr. art. 6 comma 2 del D.M. 363/98).
Inoltre il RADRL, eventualmente in accordo con il proprio Referente Locale della Sicurezza, effettua controlli periodici formalizzati (attraverso la redazione e sottoscrizione di check list e/o verbale di sopralluogo) per la Salute e Sicurezza dei propri laboratori.
La procedura di riferimento per l'effettuazione dei controlli operativi è la procedura P005_C - Controlli Operativi.
Le documentazioni relative ai controlli effettuati devono rimanere agli atti della Unità Produttiva, e devono essere rese disponibili durante gli Audit ed eventuali controlli da parte di organismi di pubblica vigilanza.
Il Piano delle Misure di Adeguamento (PMA) deve essere di volta in volta aggiornato sulla base delle risultanze dei controlli periodici formalizzati, come indicato nella procedura operativa P006_C Aggiornamento PMA e PASA.
CENSIMENTO DEI LABORATORI
Il RADRL ha il compito di garantire che i laboratori utilizzati siano censiti in maniera completa e corretta, compilando in tutte le sue parti il censimento proposto dall'Ateneo accessibile per mezzo del portale dedicato.
OBBLIGO DI VIGILANZA
Si ricorda che resta in capo ai RADRL, oltre che ai Datori di Lavoro, la responsabilità di vigilare affinché il personale dipendente ed equiparato assegnato alle proprie strutture rispetti costantemente tutte le norme di legge ed i regolamenti aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, e che adotti costantemente comportamenti che non mettano in pericolo la propria ed altrui sicurezza e salute.
In questa attività di vigilanza, l'Ufficio Alta Vigilanza supporta i Datori di Lavoro e i Dirigenti.
W004 .4 rev 01 del 12.09.2024