Settore Carriere professori e ricercatori

Il Settore cura in particolare le attività relative a: 

  • gestione della carriera dei professori ordinari e associati, dei ricercatori (chiamate dirette, prese di servizio, opzioni tempo, reinquadramenti, revisioni e riassorbimento assegni ad personam, congedi, aspettative, mobilità, fuori ruolo, cessazioni, emeriti e onorari, scatti stipendiali etc.);
  • formalizzazione di cariche e incarichi accademici (Presidi, Direttori di Dipartimenti e Centri, Presidenti CDS e CAD, Direttori Scuole di Specializzazione, Musei, etc.);
  • provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale docente di diretta competenza del Rettore (censura) nonché di quelle più gravi della censura (sospensione e destituzione) previo parere obbligatorio e vincolante del Collegio di Disciplina;
  • elaborazione dei dati relativi al personale docente per la trasmissione al MEF del Conto Annuale;
  • supporto alla Commissione Emeriti.

 

Normativa di riferimento per l'attività del Settore

  • D.P.R. n. 382/1980 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica; 
  • L. n. 230/2005 Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari; 
  • L. n.  240/2010 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 
  • D.P.R. n. 232/2011 Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • D.M. 638 del 02.05.2024 Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari. 

Mobilità SSD/GSD - Mobilità interdipartimenale

Aspettative/congedi

art. 12 DPR 382/1980: Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.

art. 13 DPR 382/1980: Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

art. 7 legge 240/2010: I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

 

PREMIALITÀ

Normativa

Art. 9 Legge n. 240 del 30.12.2010

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.

1-bis. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.

Regolamento vigente

Premialità anno 2023

Procedura selettiva per l’attribuzione ai docenti dei contributi aggiuntivi previsti dal Fondo di Ateneo per la Premialità per l’anno 2023
Allegato 1: Bando di partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione ai docenti dei contributi aggiuntivi previsti dal Fondo di Ateneo per la Premialità per l’anno 2023;
Allegato 2: Avviso di avvio della procedura selettiva per l’attribuzione ai docenti dei contributi aggiuntivi previsti dal Fondo di Ateneo per la Premialità per l’anno 2023;
Allegato 3: Disposizione nomina Commissione della procedura selettiva per l’attribuzione ai docenti dei contributi aggiuntivi previsti dal Fondo di Ateneo per la Premialità per l’anno 2023;
Allegato 4: Avviso sorteggio Commissione Premialità 2023;
Allegato 5: Disposizione integrazione Commissione della procedura selettiva per l’attribuzione ai docenti dei contributi aggiuntivi previsti dal Fondo di Ateneo per la Premialità per l’anno 2023;
Allegato 6: Disposizione approvazione atti procedura selettiva per l’attribuzione ai docenti dei contributi aggiuntivi previsti dal Fondo di Ateneo per la Premialità per l’anno 2023;
Allegato 7: Disposizione rettifica graduatoria ex art. 4
Allegato 8: Graduatoria art. 3
Allegato 9: Graduatoria art. 4
Allegato 10: Graduatoria non utile art. 4

Area Servizi alle strutture di Ateneo

Settore Carriere professori e ricercatori

Capo settore
Giuseppe Montesarchio

Telefono
(+39) 06 4991 2330

E-mail
settorepersonaledocente@uniroma1.it

PEC
protocollosapienza@

 

Carriere Professori Ordinari

Carmen Costanzo 
(+39) 06 4991 2829
Lucia Spadafora 
(+39) 06 4991 2348
Roberto Pasquariello  
(+39) 06 4991 2719
Claudio Hafez
(+39) 06 4991 2971
Claudia Leone 
(+39) 06 4991 2681
 

Carriere Professori Associati

Romina Angiò 
(+39) 06 4991 2741
Patrizia Di Genio 
(+39) 06 4991 2670
Maria Cristina Spadaro 
(+39) 06 4991 2536
Gabriele Foddai
(+39) 06 4991 2887
Maria Rita Ingannamorte 
(+39) 06 4991 2610


Carriere Ricercatori di ruolo e a tempo determinato tipo A e B

Lucia Pepe 
(+39) 06 4991 2467 
Paolo Salvatori 
(+39) 06 4991 2214
 

Cariche accademiche

Lucia Spadafora 
(+39) 06 4991 2348
Claudio Hafez 
(+39) 06 4991 2971
Carmen Costanzo 
(+39) 06 4991 2829
 

Sedi

Città universitaria
Edificio di Ortopedia (CU016)
III piano - stanze 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Indirizzo
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 - Roma

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