Preposto

Pagina dedicata alla figura del Preposto in Ateneo.

Il Preposto ai fini della sicurezza è definito dall'art.2 comma 1, lettera e) della Legge come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte di lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

CHI E' PREPOSTO PER L'ATENEO

In base all'art. 2 del D.R. 1457/15, per l'Amministrazione centrale, sono Preposti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

  • i responsabili degli uffici afferenti alle aree organizzative della medesima
  • i responsabili dei settori afferenti alle aree organizzative della medesima

Per le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizio, nell'ambito delle attività di didattica, ricerca e servizio:

  • i responsabili tecnici di laboratorio
  • i Responsabili delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio (RADRL), vale a dire i docenti, i ricercatori, gli specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti che coordinano gruppi di ricerca o di didattica, quando sovrintendono le attività di altri lavoratori e/o equiparati e non siano qualificabili come Dirigenti (in quanto non organizzano attività, ma si limitano a sovrintendere e vigilare su attività organizzate da altri - cfr. pagina RADRL). 

Per le Biblioteche ed i Musei, sono preposti i Direttori, quando non siano qualificabili come Dirigenti.

Sono inoltre da individuare come preposti anche tutti gli eventuali soggetti che rispondano alla definizione di "preposto" sopra riportata.

ADEMPIMENTI

I principali adempimenti in capo ai Preposti per la Sicurezza in Ateneo sono i seguenti:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

  • frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Il compito principale del preposto è quello di vigilare sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza e di segnalare il mancato rispetto di tali norme ai propri superiori nonché il malfunzionamento o le deficienze di mezzi e attrezzature  e le situazioni di pericolo di cui viene a conoscenza.


W004.3 rev 02 del 28.01.2025

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