Lavoratore

La pagina è dedicata alla figura del Lavoratore di ateneo, come definito dal D.R. 1457/2015 Regolamento per il SGSSL di Ateneo

L'articolo 2 del D.Lgs. 81/08 definisce "Lavoratore" persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari..[omissis..]

CHI SONO I LAVORATORI IN ATENEO

L'articolo 2 del D.M. 363 del 1998 definisce "Lavoratore" per le Università " oltre al personale docente, ricercatore tecnico e amministrativo dipendente dell'università, anche quello non organicamente strutturato o quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

CHI SONO GLI EQUIPARABILI AI LAVORATORI IN ATENEO

Il D.R. 1457/15 considera lavoratori anche il personale non organicamente strutturato e rientrante nelle tipologie contrattuali all'art. 3 della legge e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono la loro attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata. Sono inoltre considerati lavoratori gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi gli specializzandi, i tirocinanti i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando nell'ambito dell'attività dell'Università, frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e , in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi derivanti da agenti fisici, chimici, biologici e a rischi derivanti dalle apparecchiature munite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati a tali laboratori e strumentazioni

ADEMPIMENTI

I principali adempimenti in capo ai lavoratori sono i seguenti:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

RUOLO ATTIVO

CONTROLLI OPERATIVI PERIODICI DEI LUOGHI DI LAVORO
Il Datore di Lavoro organizza, per il tramite del proprio Referente Locale della Sicurezza ed eventualmente di altro personale appositamente individuato, l’effettuazione di controlli periodici formalizzati (attraverso la redazione e sottoscrizione di check list e/o verbale di sopralluogo) per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai fini dell’effettuazione di tale attività, il Settore Salute e Sicurezza mette a disposizione una procedura operativa che specifica una modalità possibile per l’effettuazione e formalizzazione di tali controlli.
Le documentazioni relative ai controlli effettuati devono rimanere agli atti della Unità Produttiva.
Il Piano di Adeguamento di cui al punto 2 deve essere aggiornato sulla base delle risultanze dei controlli periodici formalizzati, come indicato nella procedura operativa.

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DI EVACUAZIONE PERIODICHE DEGLI EDIFICI
I Datori di Lavoro di ciascun edificio, coordinati dal Datore di Lavoro Prevalente ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.R. 1457/2017, organizzano le prove di evacuazione periodiche previste (1 prova all’anno per gli edifici in cui sono presenti unicamente attività di ufficio, 1 prova ogni sei mesi in tutti gli altri casi).
Il Settore Salute e Sicurezza mette a disposizione una guida operativa e tutta la modulistica necessaria all’effettuazione delle prove.


W004.10 rev 01 del 05.09.2024

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